IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di
assise,  al  fine di prevenire le difficolta' pratiche conseguenti ai
recenti  indirizzi  giurisprudenziali  in  tema di attribuzione della
competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare  la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei
tribunali,   al   fine  di  consentire  una  migliore  organizzazione
dell'amministrazione della giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


                 Modifiche in materia di competenza
                        della corte di assise

  1.  All'articolo  5,  comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla  lettera  a)  le  parole:  "di  rapina  e di estorsione,
comunque  aggravati,  e  i  delitti previsti dall'articolo 630, primo
comma, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di rapina,
di  estorsione,  di  associazioni  di  tipo  mafioso anche straniere,
comunque aggravati";
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
    "d-bis)  per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo
51,  comma  3-bis  e  comma  3-quater,  esclusi  i  delitti  previsti
dall'articolo  416-bis  del  codice  penale,  comunque aggravati, e i
delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo  416-bis  del  codice  penale  ovvero  al  fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo
che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).".
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al
comma  1  si  applicano  anche  ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.