IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficolta' pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'amministrazione della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche in materia di competenza della corte di assise 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: "di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati"; b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).". 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.