Alle Amministrazioni pubbliche 
                                      di cui all'art. 1, comma 2, del 
                                       decreto legislativo n. 165 del 
                                      2001.                           
 
  Sul supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale  del  31
ottobre 2009 e' stato pubblicato il decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni».  Il
decreto legislativo, stante l'ordinario  termine  di  vacatio  legis,
entrera' in vigore il 15 novembre prossimo. 
  Il provvedimento normativo contiene sostanziali novita' in  materia
di  valutazione,  di   ordinamento   del   lavoro   nelle   pubbliche
amministrazioni e di  responsabilita'  dei  pubblici  dipendenti.  In
disparte l'analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina,  che
sara' oggetto di successivi  approfondimenti,  considerato  l'impegno
profuso sin dall'inizio del  mandato  nel  contrastare  l'assenteismo
nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare gia' ora
l'attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della  normativa
in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento  in
questione. 
  In  proposito,  l'art.  69  del  decreto  legislativo  n.  150   ha
introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 165  del  2001 -  tra
gli altri - l'art. 55-septies, rubricato «Controlli  sulle  assenze».
Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone: 
  «5.  L'amministrazione  dispone  il  controllo   in   ordine   alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso  di  assenza
di  un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali   e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le  visite  mediche  di  controllo,
sono  stabilite  con   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione.». 
  Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata  la
disciplina sostanziale gia' introdotta con l'art. 71,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008  (il  quale  viene  contestualmente
abrogato dall'art. 72, comma 1 del decreto  legislativo  n.  150  del
2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni  gia'  fornite  in
precedenza circa l'interpretazione della norma (circolari numeri 7  e
8 del 2008 e circolare n. 1 del 2009). 
  Si ribadisce pertanto che la  legge  ha  voluto  prevedere  per  le
amministrazioni un dovere generale di richiedere la  visita  fiscale,
anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che  ha  tenuto
conto anche della possibilita' che ricorrano particolari  situazioni,
che giustificano un certo margine di flessibilita'  nel  disporre  il
controllo valutandone altresi' l'effettiva utilita'. Ad esempio,  nel
caso di imputazione a malattia  dell'assenza  per  effettuare  visite
specialistiche, cure o esami diagnostici,  l'amministrazione  che  ha
conoscenza  della  circostanza  a  seguito  della  comunicazione  del
dipendente deve  valutare  di  volta  in  volta,  in  relazione  alla
specificita' delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di
controllo per i giorni  di  riferimento.  Infatti,  il  tentativo  di
effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del  medico
della struttura competente potrebbe configurarsi come  ingiustificato
aggravio di spesa per l'amministrazione in  quanto,  in  assenza  del
dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare  la  prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali
ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio  del  personale
derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro  o  urgenze
della giornata. 
  Si fa presente che, ove quanto e' gia' stato oggetto  dell'iniziale
accertamento fiscale  dovesse  essere  modificato  da  certificazioni
mediche  successive,   l'amministrazione   e'   tenuta   a   chiedere
un'ulteriore  visita   fiscale   per   l'accertamento   della   nuova
situazione. 
  Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione  per  determinare  le  fasce
orarie di reperibilita' entro le quali debbono essere  effettuate  le
visite di controllo. In proposito, la materia  e'  stata  oggetto  di
successivi  interventi  normativi.  Infatti,  l'originario  comma   3
dell'art. 71 del decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 133 del  2008,  prevedeva  che  «(...)  Le
fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le  quali  devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8,00
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di  tutti  i  giorni,
compresi i non lavorativi  e  i  festivi».  Con  questa  disposizione
veniva superata la disciplina dei contratti collettivi  nazionali  di
comparto delle fasce  di  reperibilita'  che  individuava  un  regime
orario piu' ridotto di quattro ore al giorno (dalle ore 10  alle  ore
12 e dalle ore 17 alle ore 19). Successivamente, l'art. 17, comma 23,
lettera c),  del  decreto-legge  n.  78  del  2009,  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 102 del 2009, ha  abrogato  la  menzionata
disposizione. Cio' ha comportato la  necessita'  di  far  riferimento
alle  fasce  gia'  individuate  in  precedenza  con   la   disciplina
contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi vincolanti  sino  a
quando non entrera' in vigore la regolamentazione che sara' contenuta
nel decreto ministeriale. Pertanto, le fasce allo stato da  osservare
per l'effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle  ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 
  Si coglie peraltro l'occasione per anticipare  che  con  l'adozione
del decreto ministeriale si intende ampliare il  regime  delle  fasce
orarie di reperibilita' e quindi gli orari nell'ambito dei  quali  il
controllo puo' avvenire, ma contestualmente introdurre delle  deroghe
all'obbligo  di  reperibilita'  in   considerazione   di   specifiche
situazioni anche in relazione a stati patologici particolari. 
  Si  segnala  infine  che   nel   contesto   piu'   generale   della
responsabilizzazione  dei   dirigenti,   obiettivo   perseguito   con
l'approvazione della riforma contenuta nel decreto legislativo n. 150
del 2009, l'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del  2001,
introdotto con la menzionata riforma,  al  comma  6  prevede  che  il
responsabile della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora  e  il
dirigente eventualmente  preposto  all'amministrazione  generale  del
personale, secondo  le  rispettive  competenze,  curano  l'osservanza
delle disposizioni relative alle assenze per  malattia,  al  fine  di
«prevenire  o   contrastare,   nell'interesse   della   funzionalita'
dell'ufficio,  le  condotte   assenteistiche».   Per   il   caso   di
inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la  legge
prevede  la  possibilita',  nel  rispetto  del  contraddittorio,   di
comminare una sanzione  a  carico  del  dirigente  consistente  nella
decurtazione della retribuzione di risultato  (art.  21  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal  decreto  legislativo
n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere  anche  le  sanzioni
previste  per  il  mancato  esercizio  o  la  decadenza   dell'azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui  all'art.  55-sexies,
comma 3 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  introdotto  dal
decreto legislativo n. 150 del 2009,  consistenti  nella  sospensione
dal servizio  con  privazione  della  retribuzione  di  un  ammontare
variabile  a  seconda  della  gravita'  del  fatto  e  nella  mancata
attribuzione della retribuzione  di  risultato  in  proporzione  alla
durata della sospensione dal servizio. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                  Brunetta            
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 129