IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                             di Piacenza 
 
  Vista  la  legge  22  luglio  1961,  n.   628   recante   modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente  la
razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di Pubblico Impiego; 
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1994,  con  il  quale  vengono   soppresse   le   Commissioni
provinciali per la disciplina  dei  lavori  di  facchinaggio  di  cui
all'art. 3, 1. 407/55; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni  provinciali  del
lavoro (ex Uffici Provinciali del Lavoro) le funzioni  amministrative
in materia di determinazione delle tariffe minime per  le  operazioni
di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette  commissioni
provinciali; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  1996,  n.  687,  che  ha
unificato gli Uffici Periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L.
attribuendo  i  compiti  gia'  svolti  dal  U.P.L.M.O.  al   Servizio
Politiche del Lavoro della predetta Direzione; 
  Vista la lettera circolare 25157/70-Doc. del 2  febbraio  1995  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione  generale
per i rapporti di lavoro - Divisione V^ inerente il Regolamento sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di  lavoro
di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; 
  Visto il precedente decreto in materia n. 69/07 del 3  maggio  2007
emanato dalla D.P.L. di Piacenza; 
  Sentite congiuntamente le Organizzazioni sindacali  dei  datori  di
lavoro, della cooperazione e dei lavoratori  di  categoria,  aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
  Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, da  valere  in
provincia di Piacenza per l'anno  2010,  vengono  rideterminate  come
dalla tabella allegata al presente atto,  che  ne  costituisce  parte
integrante con il seguente incremento: 
    dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 di una  percentuale  pari
all'8% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2007.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Piacenza, 23 febbraio 2010 
 
                             Il direttore provinciale reggente: Massi