IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1   del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio  di
previsione, con  modalita'  da  fissarsi  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale  dei   comuni
italiani (A.N.C.I.), l'Unione  delle  province  d'Italia  (U.P.I.)  e
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le
modalita' della certificazione sono stabilite tre  mesi  prima  della
scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  17  dicembre  2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2009 e con
il quale il termine per l'approvazione  del  bilancio  di  previsione
2010 e' stato differito al 30 aprile 2010; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  fissare  modalita'   e   termini   di
compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio  di
previsione dell'anno 2010; 
  Considerato  che  le  esigenze  di  coordinamento   statistico   ed
informativo dei dati dell'amministrazione statale  con  quelli  degli
enti locali richiedono l'acquisizione delle certificazioni  contabili
anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia,
della regione Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, nelle quali vige  una  disciplina  autonoma  in  materia  di
contabilita' e bilanci degli enti locali; 
  Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta ha indicato
le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione
sono tenuti a compilare; 
  Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i  criteri
per la delega di alcune funzioni alle Prefetture-utg  in  materia  di
finanza locale, relativamente all'acquisizione dei dati concernenti i
predetti certificati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Sentite l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  l'Unione
delle province d'Italia e l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed
enti della montagna; 
  Visto l'esito positivo della sperimentazione avviata lo scorso anno
circa la  trasmissione  del  certificato  tramite  posta  elettronica
certificata e  considerata,  pertanto,  l'esigenza  e  l'utilita'  di
sviluppare ed estendere tale tipo trasmissione con l'acquisizione  di
dati, sia per la trasmissione in forma cartacea nonche'  su  supporto
informatico, che per posta elettronica certificata  con  un  file  in
formato xml; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione  modelli  di  certificazione,   soggetti   tenuti   agli
              adempimenti e termini per la trasmissione 
 
  1.  Sono  approvati  i  modelli  di  certificato  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2010, allegati al  presente  decreto,  che  gli
enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere: 
    entro il 12 luglio 2010, se  la  trasmissione  avviene  in  forma
cartacea  nonche'  supporto  informatico  alle  Prefetture-Utg,  alla
Presidenza  della  Giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta   ed   ai
Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano; 
    entro il 30 agosto 2010 se la trasmissione avviene tramite  posta
elettronica certificata direttamente alla  Direzione  centrale  della
finanza locale di questo Ministero. 
  2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono
tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le  sezioni  (quadri)
del certificato di cui all'allegato tecnico.