IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  
  
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  dalla  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche; 
  Vista la domanda del Consorzio tutela vino valpolicella, presentata
per il tramite della regione Veneto in data 24 giugno 2009, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto, sulla sopra citata  domanda  di  riconoscimento,  il  parere
favorevole della regione Veneto; 
  Viste le risultanze dell'esame organolettico  svolto  il  giorno  3
novembre 2009 a  Verona  dalla  Commissione  all'uopo  designata  per
l'accertamento del  «particolare  pregio»  dei  vini  «Recioto  della
Valpolicella»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Ospedaletto di Pescantina  (Verona),  in
data 10 novembre 2009, con la  partecipazione  di  rappresentanti  di
enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di produzione della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  dei  vini  «Recioto  della  Valpolicella»,
espresso in  data  25  novembre  2009  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 23  del  29
gennaio 2010, supplemento ordinario n. 20; 
  Considerato che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza riguardante contro deduzione al parere ed  alla  proposta  di
disciplinare sopra citati,  da  parte  dello  studio  legale  Alessia
Beghini avvocato, in nome e per conto del sig. Perin Antonio titolare
dell'Azienda agricola «Le Calandrine», concernente  la  richiesta  di
prevedere all'art. 4, comma 13, del  disciplinare  di  produzione  un
esplicito  richiamo  alle  singole  zone   geografiche   cosi'   come
identificate all'art. 3, comma 1-2-3; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  regione  Veneto  sulla  suddetta
istanza; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione  del  10  marzo
2010, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Recioto
della Valpolicella» ed all'approvazione del relativo disciplinare  di
produzione, in  conformita'  ai  pareri  espressi  dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini
«Recioto della Valpolicella» e' riconosciuta  ed  e'  approvato,  nel
testo annesso  al  presente  decreto,  il  relativo  disciplinare  di
produzione. 
  2. La denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Recioto
della  Valpolicella» e'  riservata  ai  vini  che   rispondono   alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.