IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig. Matei Petre Laurentiu, cittadino  rumeno,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   Diploma   di    compimento
obbligatorio - profilo meccanico -  conseguito  nel  1996  presso  il
Liceo  Industriale  n.  1  con  sede  a  Caracal,  provincia  di  Olt
(Romania),  per   l'assunzione   in   Italia   della   qualifica   di
«Responsabile  tecnico»  in  imprese  che  svolgono  l'attivita'   di
autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a), della legge 5 febbraio 1992 n. 122; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del  23
marzo  2010,  che  ha  ritenuto  il  titolo   di   studio   posseduto
dall'interessato, unitamente all'esperienza di dodici mesi lavorativa
maturata  in  Romania  come  titolare  d'impresa  di  manutentore   e
riparatore  di  autoveicoli,  idoneo   ed   attinente   all'esercizio
dell'attivita'  di  autoriparatore,  senza  necessita'  di  applicare
alcuna misura compensativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Matei Petre Laurentiu, cittadino rumeno, nato a  Caracal
(Romania) il 5 settembre 1973, e' riconosciuto il titolo di studio di
cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata  in
Romania  in  impresa  del  settore,  quale  titolo  valido   per   lo
svolgimento in  Italia,  dell'attivita'  di  autoriparazione  settore
meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera  a)  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  senza  necessita'  di  applicare
alcuna misura compensativa,  in  virtu'   della   completezza   della
formazione professionale documentata.  
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 29 marzo 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio