IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi  in  materia  di  organizzazione  e  funzionamento   delle
fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela  dei  diritti  degli  artisti
interpreti ed esecutori, nonche' in materia di  attivita'  e  servizi
culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del  lavoro
e delle politiche sociali; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  il  Governo  provvede
alla revisione dell'attuale  assetto  ordinamentale  e  organizzativo
delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla  legge
11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando   le   disposizioni
legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a)  razionalizzazione  dell'organizzazione  e  del  funzionamento
sulla  base  dei   principi   di   efficienza,   corretta   gestione,
economicita'  ed  imprenditorialita',  anche  al  fine  di   favorire
l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; 
    b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni  attribuite   alla   autonomia   statutaria   di   ciascuna
fondazione,  con  particolare  riferimento  alla  composizione  degli
organi, alla gestione e al  controllo  dell'attivita',  nonche'  alla
partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia  e
delle finalita' culturali della fondazione; lo  statuto  di  ciascuna
fondazione e le relative modificazioni sono  approvati  dal  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    c) previsione di  forme  adeguate  di  vigilanza  sulla  gestione
economico-finanziaria della fondazione; 
    d) incentivazione del miglioramento dei risultati della  gestione
attraverso  la  rideterminazione  dei  criteri  di  ripartizione  del
contributo statale; 
    e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; 
    f) eventuale previsione di forme organizzative  speciali  per  le
fondazioni lirico-sinfoniche in  relazione  alla  loro  peculiarita',
alla loro assoluta rilevanza internazionale,  alle  loro  eccezionali
capacita'  produttive,  per  rilevanti  ricavi  propri   o   per   il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto  di
ciascuna delle  predette  fondazioni  prevede,  tra  l'altro,  che  i
componenti  del  consiglio  di  amministrazione  siano,  di   regola,
nominati  in  proporzione  al  finanziamento  alla  gestione  e   che
l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base  di  programmi
di  attivita'  triennali  in  ragione  di  una   percentuale   minima
prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo  di  cui  alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva  dei  programmi
da parte del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie  di
sua specifica competenza. 
  2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1  e'  acquisito  il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  della  legge
28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle  competenti
commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta  giorni
dalla ricezione. Decorso tale termine,  il  regolamento  e'  comunque
emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge,  con  esse  incompatibili,  delle  quali  si  procede  alla
ricognizione in sede di emanazione delle  disposizioni  regolamentari
previste dal presente articolo. 
  3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.