IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista la convenzione sui diritti delle persone con disabilita'  del
13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei
disabili, promuovendo l'adozione di misure ed  incentivi  rispondenti
alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche
sui luoghi di lavoro; 
  Visto il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  Mercato  comune  in
applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'art. 13 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24  dicembre
2007, n. 247, con il quale viene istituito presso  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili - di seguito denominato Fondo - ed in particolare: 
    il comma 1 che prevede che le  regioni  e  le  province  autonome
possono  concedere  un  contributo  all'assunzione,  a  valere  sulle
risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso,
per  ogni  lavoratore  disabile  assunto   a   tempo   indeterminato,
attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge  n.
68/99. Il contributo e' concesso non superando le misure  percentuali
individuate nel medesimo comma alle lettere a)  e  b)  e  sulla  base
della  riduzione  della  capacita'  lavorativa  o  delle  minorazioni
ascritte ed individuate dal  medesimo  comma  lettere  a)  e  b).  II
contributo puo' essere concesso dalle regioni e province autonome, ai
sensi  della  lettera  d)  del  medesimo  comma  1  per  il  rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla  trasformazione  del
posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei
disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per
cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero  per
la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa del disabile; 
    il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo  unicamente
delle  assunzioni  a  tempo   indeterminato,   realizzate   nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; 
    il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1  anche  ai
datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli  obblighi
della  presente  legge,  hanno  proceduto  all'assunzione   a   tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2; 
    il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata,  la  definizione  dei
criteri e delle modalita' per la  ripartizione  delle  disponibilita'
del Fondo; 
    il comma 8 che attribuisce alle regioni e  province  autonome  la
disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto
di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi
a valere sul Fondo; 
  Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68,  che  prevede
la stipula tra gli uffici competenti,  i  datori  di  lavoro  privati
tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma  1,  lettera
a) della citata legge 68/99 (soggetti conferenti) ed  i  soggetti  di
cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis  (soggetti  destinatari),  di
apposite convenzioni, con le modalita' di cui al comma 2, finalizzate
all'assunzione  di  soggetti  disabili  che  presentino   particolari
caratteristiche e difficolta' di  inserimento  nel  ciclo  lavorativo
ordinario,  a  fronte  del  conferimento  di  commesse  di  lavoro  e
contestuale assunzione del soggetto disabile da  parte  del  soggetto
conferente; 
  Visto, in particolare il comma  5,  lettera  b),  dell'art.  12-bis
della citata legge n. 68/1999, che prevede  la  possibilita'  per  il
datore di lavoro committente,  che  allo  scadere  della  convenzione
assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a
tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto  di  prelazione
nell'assegnazione delle risorse; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  ed  in
particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che  la  trasparenza
e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni  e  dei  dati
inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dagli  organi
competenti; 
  Considerate  le  priorita'  definite  nella   comunicazione   della
commissione  al  Consiglio,  al  Parlamento  europeo,   al   Comitato
economico e sociale europeo  e  al  comitato  delle  Regioni  su  «La
situazione dei disabili  nell'Unione  europea:  il  piano  di  azione
europeo 2008-2009» (COM-2007 - 738 def.); 
  Considerato che le disposizioni in esame hanno  inteso  incentivare
prioritariamente,   mediante   contributo   di    natura    economica
diversificato a seconda della tipologia di disabilita', le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  effettuate  nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto; 
  Ritenuto per quanto sopra di definire i criteri e le modalita'  per
la ripartizione delle risorse del  Fondo,  cosi'  come  previsto  dal
comma 5 dell'art. 13 della legge n. 68/1999; 
  Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da  parte  delle
regioni e province autonome, di  adottare  la  definizione  di  costo
salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del Regolamento  CE  n.
800/2008; 
  Ritenuto, altresi', di dover individuare le disposizioni a  cui  le
regioni e le province autonome devono attenersi  nel  disciplinare  i
procedimenti  relativi  alla  concessione  dei  contributi   per   le
assunzioni dei disabili; 
  Sentita la Conferenza Unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE  n.  800/2008
della commissione, il presente  decreto  definisce  i  criteri  e  le
modalita' per la ripartizione fra le regioni e le  province  autonome
delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 1,  comma
37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.