IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche; 
  Visto l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; 
  Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.  298,  regolamento
per la determinazione dei  criteri  per  il  calcolo  del  valore  di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2  giugno  1988,
n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile  2006  n.191,  di  attuazione
della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; 
  Visto  il  Regolamento  2160/2003  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  sul  controllo
della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli
alimenti; 
  Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno  1990,
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Considerato  che  il  piano  nazionale  di   controllo   presentato
dall'Italia e' stato  approvato  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione n. 2009/883 del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  resa  obbligatoria  su  tutto   il   territorio   nazionale
l'esecuzione  del  piano  di  controllo  di  Salmonella  Enteritidis,
Typhimurium Hadar, Virchow e  Infantis  nei  gruppi  di  riproduttori
della specie Gallus gallus, di seguito denominato  Piano,  secondo  i
criteri e le modalita'  delineati  nell'allegato  I  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2012. 
  3. Le Regioni e Province autonome, nell'ambito delle  attivita'  di
programmazione   e   coordinamento,   predispongono   indirizzi   per
disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato  I,
verificandone l'applicazione. 
  4. Le Regioni  e  Province  auonome  provvedono  a  registrare  nel
sistema informativo del programma  di  controllo  delle  salmonellosi
zoonotiche, con frequenza almeno  trimestrale,  i  dati  relativi  ai
singoli controlli. La registrazione deve essere completata  entro  il
15 marzo di ogni anno. 
  5. In caso di riscontro di positivita' saranno registrati  anche  i
dati relativi alla gestione del focolaio. 
  6.   Gli    Istituti    zoprofilattici    serimentali    comunicano
tempestivamente all'Azienda snitaria lcale competente per territorio,
alla Regione nonche' al Ministero della slute gli esiti  positivi  di
tutti  gli  esami  di  laboratorio  da  essi  effettuati  nel   corso
dell'espletamento delle attivita' del piano.