Alle Amministrazioni pubbliche di cui
                                all'art. 1, comma 2,  del  d.lgs.  n.
                                165 del 2001 
                                Alla  Federazione  nazionale   ordine
                                medici chirurghi e odontoiatri Piazza
                                Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma 
                                Alla  Federazione   italiana   medici
                                pediatri  Via  Miglietta  5  -  73100
                                Lecce 
 
  1. Premessa. 
  Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  di
attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo  2009,  n.  15,
sono state introdotte  delle  misure  finalizzate  a  contrastare  il
fenomeno  dell'assenteismo   nelle   pubbliche   amministrazioni   ed
incrementare,  anche  per  tal  via,  la  produttivita'  del  settore
pubblico. Tra queste misure, sul presupposto  della  rilevanza  della
collaborazione attiva di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  sono  state
disciplinate anche  delle  fattispecie  speciali  di  responsabilita'
disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della  condotta  il
medico. 
  Dopo  l'entrata  in  vigore  della  riforma,  sono   pervenute   al
Dipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e  richieste
di chiarimento circa la portata  applicativa  dell'art.  55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  introdotto  dall'art.
69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, soprattutto  nella  parte
in cui viene disciplinata la responsabilita' del medico  in  caso  di
illecito commesso in occasione del rilascio  di  certificati  per  la
giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti. 
  Considerata la novita' e la rilevanza della questione,  si  ritiene
opportuno  fornire  alcune  indicazioni  per   l'applicazione   delle
disposizioni. 
  2. Il contesto di riferimento. 
  L'art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001  (False
attestazioni o certificazioni) in generale prevede che: 
  «1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice  penale,  il   lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente  la
propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei  sistemi  di
rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente,  ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione  medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con  la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400  ad  euro
1.600. La medesima pena si applica  al  medico  e  a  chiunque  altro
concorre nella commissione del delitto. 
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,   ferme   la
responsabilita' penale e disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei  periodi  per  i  quali  sia
accertata la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno  all'immagine
subiti dall'amministrazione. 
  3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della  pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con  il  servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano  se
il  medico,  in  relazione   all'assenza   dal   servizio,   rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.». 
  Il comma 1 introduce una fattispecie  incriminatrice  speciale,  un
reato proprio del pubblico dipendente, precisamente un delitto avente
come soggetto attivo il pubblico dipendente.  La  condotta  rilevante
consiste alternativamente: 
    a) nell'attestare falsamente la presenza  in  servizio,  mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della  presenza  o  mediante
altre modalita' fraudolente; 
    b)  nel  giustificare  l'assenza  dal   servizio   mediante   una
certificazione medica falsa o  falsamente  attestante  uno  stato  di
malattia. 
  La pena e' costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dalla
multa da euro 400 ad euro 1.600, ovvero dalla previsione  della  pena
detentiva cumulativamente a quella pecuniaria. 
  Il fatto descritto nella norma corrisponde anche  alla  fattispecie
di illecito disciplinare regolata  nell'art.  55-quater  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, anch'esso introdotto  dall'art.  69  del
decreto legislativo n. 165 del 2001.  Il  comma  1  del  citato  art.
55-quater prevede per queste ipotesi  la  sanzione  disciplinare  del
licenziamento senza preavviso. 
  Si rammenta in questa sede quanto gia' evidenziato nella  circolare
n. 7 del 2009 in ordine  alle  previsioni  dell'art.  55-septies  del
citato decreto, relativo ai controlli sulle assenze. Il  comma  6  di
questo articolo stabilisce che il responsabile della struttura in cui
il  dipendente  lavora  e   il   dirigente   eventualmente   preposto
all'amministrazione generale del  personale,  secondo  le  rispettive
competenze, curano  l'osservanza  delle  disposizioni  relative  alle
assenze  per  malattia,  al  fine  di   «prevenire   o   contrastare,
nell'interesse  della   funzionalita'   dell'ufficio,   le   condotte
assenteistiche». Per il caso  di  inadempimento  colposo  rispetto  a
questo dovere di vigilanza la  legge  prevede  la  possibilita',  nel
rispetto del contraddittorio e sentito il Comitato  dei  garanti,  di
comminare una sanzione  a  carico  del  dirigente  consistente  nella
decurtazione della retribuzione di risultato sino  all'80%  (art.  21
del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato  dal  decreto
legislativo n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le
sanzioni  disciplinari  previste  per  il  mancato  esercizio  o   la
decadenza dall'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui
all'art. 55-sexies, comma 3, del citato decreto. Le sanzioni previste
sono la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad  un
massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con  il
licenziamento  e  la  mancata  attribuzione  della  retribuzione   di
risultato per un importo pari a quello spettante per  il  doppio  del
periodo  della  durata  della  sospensione.  Secondo  la  norma,  nei
confronti dei soggetti non aventi qualifica dirigenziale puo'  essere
irrogata la predetta sanzione  della  sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione, ove  non  diversamente  stabilito  dal
contratto collettivo. 
  L'art. 55-quinquies, comma 1, in esame al secondo  periodo  prevede
poi che nell'ipotesi del concorso nel reato de quo, la medesima  pena
di applica al medico e a chiunque altro  concorre  nella  commissione
del delitto. Pertanto, la responsabilita' penale e' prevista non solo
per il soggetto attivo specificamente destinatario  della  norma  (il
pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a
tutti coloro che concorrono nella commissione del reato. 
  Il comma 2 dello  stesso  articolo  disciplina  la  responsabilita'
amministrativa e civile del pubblico dipendente che commette i  fatti
regolati  nel  comma  precedente.  In  base  alla  norma,  questi  e'
obbligato a tener indenne l'amministrazione dal danno derivante dalla
corresponsione della retribuzione per  i  periodi  per  i  quali  sia
accertata la mancata prestazione ed a risarcire anche  il  danno  non
patrimoniale, come quello  all'immagine  subito  dall'amministrazione
stessa. 
  3. Le fattispecie di illecito che hanno  come  soggetto  attivo  il
medico. 
  L'art.  55-quinquies  in  esame  introduce  delle  fattispecie   di
illecito che hanno come soggetto attivo il medico: 
    a) la fattispecie penale  contemplata  dal  secondo  periodo  del
comma 1, che disciplina un'ipotesi di concorso nel reato proprio  del
pubblico dipendente; 
    b) le fattispecie disciplinari previste nel comma 3, di  cui  una
collegata alla commissione del delitto di cui al comma  1  e  l'altra
regolata in maniera autonoma. 
  3.1. La fattispecie penale prevista nel secondo periodo del comma 1
dell'art. 55-quinquies. 
  Il secondo  periodo  del  comma  1  prevede  che  nell'ipotesi  del
concorso nel reato disciplinato nel primo periodo, la  medesima  pena
si applica al medico e a chiunque altro  concorre  nella  commissione
del delitto. Pertanto, la responsabilita' penale e' prevista non solo
per il soggetto attivo specificamente destinatario  della  norma  (il
pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a
tutti coloro che concorrono nella commissione del reato. 
  La  figura  del  medico  viene  specificamente  in  rilievo   nella
valutazione  delle  fattispecie  indicate  nella   lettera   b)   del
precedente paragrafo 2. In  base  alla  nuova  norma,  il  medico  e'
penalmente responsabile se concorre nel reato del dipendente pubblico
di giustificare «l'assenza dal servizio mediante  una  certificazione
medica  falsa  o  falsamente  attestante  uno  stato  di   malattia».
Naturalmente, rimane salva - ove ne dovessero ricorrere le condizioni
- anche  l'ipotesi  del  concorso  nella  fattispecie  criminosa  del
pubblico dipendente  disciplinata  nella  prima  parte  della  norma,
consistente  nell'attestare  «falsamente  la  propria   presenza   in
servizio, mediante l'alterazione dei  sistemi  di  rilevamento  della
presenza o con altre modalita' fraudolente.». 
  Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, si  rammenta  che
secondo la giurisprudenza della Cassazione  penale,  «ai  fini  della
configurabilita' della fattispecie del concorso di persone nel  reato
(art. 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rilevanza non  solo
quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento
lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore,
e cioe' quando il reato, senza la condotta di  agevolazione,  sarebbe
ugualmente  commesso  ma  con  maggiori  incertezze  di  riuscita   o
difficolta'.». (Cass., Sez. V, sent. n. 21082 del 5 maggio 2004).  In
relazione all'elemento soggettivo del reato, la Suprema Corte afferma
che «per integrare la responsabilita' a titolo di concorso di persone
nel reato (...) e' sufficiente la certezza che un determinato  evento
delittuoso sara' posto in essere dai concorrenti, senza  che  occorra
una piena conoscenza dei  particolari  esecutivi.»  (Cass.,  Sez.  I,
sent. n. 4503 del 16 aprile 1998). 
  Si precisa che soggetto attivo del  reato  e'  il  medico  pubblico
dipendente o professionista convenzionato  con  il  S.S.N.  o  libero
professionista. 
  3.2. Le fattispecie di illecito disciplinare  di  cui  al  comma  3
dell'art. 55-quinquies. 
  Il comma 3 disciplina delle ipotesi di responsabilita' disciplinare
del medico: 
  «3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con  il  servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano  se
il  medico,  in  relazione   all'assenza   dal   servizio,   rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.». 
  Gli illeciti sanzionati sono riconducibili a due situazioni: 
    a) il fatto  corrisponde  al  concorso  nel  reato  del  pubblico
dipendente descritto nel comma  1  («attesta  falsamente  la  propria
presenza  in  servizio,  mediante  l'alterazione   dei   sistemi   di
rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente,  ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione  medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia»);  
    b)  il  fatto  si  verifica  quando  «il  medico,  in   relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano  dati
clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.». 
  In entrambi i casi, soggetti attivi della condotta  sono  i  medici
pubblici dipendenti o professionisti convenzionati con  il  S.S.N.  o
liberi professionisti. 
  Per entrambe le situazioni sono previste le medesime sanzioni,  che
consistono nella radiazione dall'albo, nel licenziamento  per  giusta
causa o nella decadenza dalla convenzione. La  loro  applicazione  e'
naturalmente  differenziata  a  seconda  del  soggetto  attivo  della
condotta: la radiazione dall'albo  puo'  riguardare  tutti  i  medici
iscritti,  a  prescindere  dalla  circostanza  che  essi  abbiano  un
rapporto  di  lavoro  pubblico  o  convenzionato   o   siano   liberi
professionisti, la decadenza dalla convenzione puo' essere  applicata
solo nei confronti dei medici convenzionati, mentre la  sanzione  del
licenziamento per giusta causa puo' essere irrogata nei confronti dei
medici pubblici dipendenti. 
  Circa le ipotesi di cui alla lettera a), le sanzioni descritte sono
previste per il caso di passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di
condanna o di applicazione della pena, ai sensi  degli  articoli  444
ss. c.p.p., per il delitto di cui al comma 1  e  sono  applicabili  a
seguito dello  svolgimento  del  relativo  procedimento  disciplinare
secondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda i  procedimenti  che
si svolgono davanti alla pubblica amministrazione, secondo l'art. 653
del c.p., comma 1-bis, «la sentenza penale irrevocabile  di  condanna
ha  efficacia  di  giudicato   nel   giudizio   per   responsabilita'
disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento
della  sussistenza  del  fatto,  della  sua   illiceita'   penale   e
all'affermazione  che  l'imputato  lo  ha  commesso.»,   disposizione
richiamata dal comma 4 dell'art. 55-ter  del  decreto  legislativo n.
165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009.  Si
rammenta anche in questa sede la previsione di cui  al  comma  3  del
citato art. 55-sexies circa la responsabilita' del dirigente pubblico
derivante dal mancato esercizio dell'azione disciplinare. 
  Per quanto riguarda specificamente l'ultimo  periodo  del  comma  3
(ipotesi sub b), la finalita' della previsione, che puo'  verificarsi
anche in assenza  di  reato,  e'  di  evitare  che  siano  rilasciati
certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni
del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e
prognosi  non  coerenti  con  la  buona  pratica   clinica.   Quindi,
l'applicazione della  disposizione  deve  tener  conto  delle  regole
proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi  e
prognosi anche per presunzione  sulla  base  di  dati  riscontrati  o
semplicemente acquisiti durante la  visita.  Nell'applicazione  della
norma, pertanto, e' rilevante la circostanza che i dati clinici siano
stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa  norma,
la responsabilita' del medico, con  l'applicabilita'  delle  sanzioni
indicate,  ricorrera'  quando  lo   stesso   rilascia   attestati   o
certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza
con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane  comunque
ferma la disciplina generale di cui agli articoli 476  ss.  del  c.p.
sulla falsita' in atti. 
  Naturalmente,  per  quanto  concerne  la   disciplina   sostanziale
relativa ad infrazioni e sanzioni, in virtu' del  principio  generale
di legalita', le nuove fattispecie  disciplinari  e  penali,  con  le
correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a  fatti
che si sono verificati prima dell'entrata in vigore  della  legge  in
quanto piu' sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi  in
cui l'amministrazione abbia notizia  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo (15 novembre 2009) di  fatti  commessi  prima  di
tale  momento,  per  gli  aspetti  sostanziali  dovra'  comunque  far
riferimento alla normativa contrattuale e legislativa  previgente  in
quanto piu' favorevole. 
  Si rammenta infine che con la circolare n. 1/2010 DFP/DDI sono gia'
state  illustrate  le  novita'   introdotte   dalla   riforma   sulla
trasmissione dei certificati per via telematica e  sulle  fattispecie
di illecito disciplinare previste nel comma  4  dell'art.  55-septies
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    Roma, 28 aprile 2010 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                   Brunetta           
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 6, foglio n. 271