IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
provvedimenti  riguardanti  interventi  urgenti   ed   indifferibili,
connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla  produzione  di
energia,  che  rivestono  carattere  strategico  nazionale,   nonche'
riguardanti l'avvio dell'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare  e  il
completamento   del   riassetto   delle   partecipazioni   societarie
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa S.p.A.; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad
interim,  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, per la  semplificazione  normativa,
per i rapporti con le regioni e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Misure urgenti in materia di energia 
 
  1.  A  seguito  ed  in  esecuzione  della  sentenza   della   Corte
costituzionale  17  giugno  2010,  n.  215,  i  primi  quattro  commi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti
dai seguenti: 
  «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei  Ministri
individua,  d'intesa  con  le  regioni   e   le   province   autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia,  che
rivestono carattere strategico nazionale,  anche  in  relazione  alla
possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per  i  quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi  e
poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma  possono
essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel
relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita'  e
l'entita'. Con le intese di cui  al  presente  comma,  sono  altresi'
definiti i criteri di cooperazione funzionale  ed  organizzativa  tra
commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio
dei compiti di cui al presente articolo. 
  2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo  incontro  tra  il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi di cui al comma 1, nonche' definire i criteri  di  cui  al
medesimo comma, anche a prescindere  dall'intesa,  con  deliberazione
motivata  del  Consiglio  dei  Ministri  cui  sia  stato  invitato  a
partecipare il Presidente della regione o  della  provincia  autonoma
interessata. 
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1,  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sono  nominati  uno  o  piu'  commissari  straordinari  del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e  i
poteri  di  controllo  e   di   vigilanza   del   Ministro   per   la
semplificazione normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato, individua altresi' le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati,  emana
gli atti e i provvedimenti,  nonche'  cura  tutte  le  attivita',  di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione
e di deroga di cui all'articolo 20, comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2.». 
  2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali  in  corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di  cui
al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
come  ridefiniti  dall'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge   25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17  giugno  2010,
n. 215, salvo che entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni  e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche  ai  fini
di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito  dal  comma  1
del presente articolo. In tale caso,  detti  decreti  si  considerano
prorogati, senza soluzione di continuita',  fino  alla  data  fissata
nell'intesa.