IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 2,  della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
  Considerato che il comma 4 del  citato  articolo  dispone  che  con
decreto del Ministro dell'interno  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa  dimora,
attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA; 
  Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240; 
  Ritenuto di individuare le modalita' di funzionamento del  registro
delle persone senza fissa dimora; 
    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso con il parere in data 10 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora
istituito presso il Ministero  dell'interno  dall'art.  2,  comma  4,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato  dall'art.  3,
comma  39,  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94,  e'  tenuto  dal
Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale per i servizi demografici.