IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94; Considerato che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240; Ritenuto di individuare le modalita' di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con il parere in data 10 giugno 2010; Decreta: Art. 1 1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.