IL DIRETTORE GENERALE 
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
 
  Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di  modifica  alla  legge  28
marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione  della  cultura
scientifica, e in particolare l'art. 4; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli
interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali  e
alle tecniche derivate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n.  6/2000
universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi,  associazioni  ed
altre istituzioni pubbliche e private  che  abbiano  tra  i  fini  la
diffusione della cultura  tecnico  -  scientifica,  la  tutela  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico,  storico-scientifico,
tecnologico ed  industriale  conservato  nel  nostro  Paese,  nonche'
attivita' di formazione  e  di  divulgazione  al  fine  di  stimolare
l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani  ai  problemi
della ricerca e della sperimentazione scientifica,  anche  attraverso
l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. 
  Il campo di intervento dei progetti e'  limitato  all'ambito  delle
scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. 
  I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non
puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. 
  Saranno  tenute  in  particolare  considerazione,  ai  fini   della
valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative
sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e/o
privati e reti di scuole cosi' da favorire una  piu'  ampia  sinergia
tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.