IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Decreta: Art. 1 Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.