IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 5 settembre  2005  dall'Impresa
Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano Viale  Certosa  130,
diretta ad ottenere la registrazione del prodotto  fitosanitario  per
piante ornamentali/PPO  denominato  Calypso  Giardino  contenente  la
sostanza attiva thiacloprid; 
  Visto il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della  sostanza
attiva thiacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2014, in attuazione della direttiva
2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 13  aprile  2010  dalla
Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino  al  31  dicembre
2014 del prodotto in  questione,  data  di  scadenza  dell'iscrizione
della sostanza attiva thiacloprid in Allegato I; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 3 giugno 2010 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 9 giugno 2010 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha
comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in  Calypso
Garden Protector PPO; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2014 l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano Viale
Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario per piante ornamentali/PPO  denominato  Calypso  Garden
Protector  PPO  con  la  composizione  e  alle  condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 15-20-30-50-80-100. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo); Irca Service  Spa
in Fornovo San Giovanni (Bergamo), importato in confezioni pronte per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:  S.C.B.  in  Marle
sur Serre (Francia); Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12918/PPO. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello