IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
      per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale 
                    e coreutica e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 10 ottobre 2008, con il  quale  l'istituto
«Scuola  di  psicoterapia  psicoanalitica»  e'  stato  abilitato   ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
nella sede principale di Lugo (Ravenna), per i fini di cui all'art. 4
del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al  trasferimento  della  sede  principale  da  Lugo
(Ravenna), via Mentana, 22, a Ravenna, via Corrado Ricci, 29, nonche'
la diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al  primo
anno di corso da 15 a 12; 
  Visto il parere favorevole al trasferimento della  sede  principale
espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 27 novembre 2009; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto  sopra  indicato,  espressa  dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella
riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14  giugno
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto «Scuola di psicoterapia  psicoanalitica»  abilitato  con
decreto in data 10 ottobre 2008 ad istituire e ad attivare nella sede
principale  di  Lugo  (Ravenna),  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai  sensi  del   regolamento   adottato   con   decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la
predetta sede da Lugo (Ravenna), via  Mentana,  22,  a  Ravenna,  via
Corrado Ricci, 29.