IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  febbraio
1971 e successive modificazioni, con il quale e'  stata  riconosciuta
la denominazione di  origine  controllata  dei  vini  «Aglianico  del
Vulture»  ed  e'  stato  approvato  il   relativo   disciplinare   di
produzione; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio  tutela  Aglianico  del
Vulture , intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e  garantita  per  la  tipologia  «Aglianico  del
Vulture Superiore» e  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione dei vini; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla  Regione  Basilicata,  in
merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento
della denominazione di origine controllata e «Aglianico  del  Vulture
Superiore» e del relativo disciplinare di produzione; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita  «Aglianico  del  Vulture  Superiore»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  79  del  6
aprile 2010; 
  Vista l'istanza presentata dagli interessati nei modi e nei termini
previsti, intesa ad ottenere alcune integrazioni al  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita  di
che trattasi; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione  del  13  e  14
maggio 2010, con il quale, la suddetta istanza e' stata respinta  dal
Comitato medesimo confermando, in merito,  il  proprio  parere  e  la
proposta di disciplinare di produzione della DOCG in questione  cosi'
come  pubblicati  nella  sopra  citata  Gazzetta  Ufficiale  -  seria
generale - n. 79 del 6 aprile 2010; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
della Denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Aglianico del Vulture Superiore»  e  all'approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione, in conformita'  al  parere  espresso  dal
sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La tipologia di vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Aglianico del  Vulture  Superiore»,  riconosciuta  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive  modifiche,
e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita
ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata e  garantita  «Aglianico
del Vulture Superiore» e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo le cui  disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.