Il Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione  delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei
Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia,  intesa  ad
ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Indicazione Geografica Tipica «Murgia»; 
    Visto il parere favorevole della regione Puglia  sull'istanza  di
cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente  il
rappresentante  della  regione  Puglia,  parere  favorevole  al   suo
accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo
annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni  di  Origine  e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX  Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.