IL DIRETTORE GENERALE 
                  della Direzione per la protezione 
                       della natura e del mare 
                     del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il trasporto marittimo 
                      e per vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009,
n. 140, denominato «Regolamento sulla riorganizzazione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Visto  le  competenze  assegnate  dal   sunnominato   decreto   del
Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione
della natura e del mare, di seguito denominata l'Amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la Convenzione dell'Organizzazione  marittima  internazionale
delle nazioni unite (IMO) per il controllo e la gestione delle  acque
di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio  2004,  di  seguito
denominata Convenzione; 
  Viste  le  Linee  guida  sulla  certificazione  degli  impianti  di
trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall'IMO con la
risoluzione MEPC 174(58) del 10 ottobre 2008; 
  Viste  le  Linee  guida  sulla  certificazione  degli  impianti  di
trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano  sostanze
attive emanate dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile
2008; 
  Considerato  che,  ai  sensi  della   Convenzione   nonche'   delle
conseguenti Linee  guida  vincolanti  emanate  dall'IMO  per  la  sua
applicazione e implementazione, la certificazione di  tipo  approvato
per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi  viene
rilasciata dallo  Stato  di  bandiera  o  comunque  dallo  Stato  cui
appartiene la ditta costruttrice dell'impianto; 
  Vista la  direttiva  98/8/CE  del  16  febbraio  1998  emanata  dal
Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in  materia  di
commercializzazione dei biocidi, al  fine  di  garantire  un  elevato
livello di tutela della salute  umana  e  dell'ambiente  ed  il  buon
funzionamento del mercato interno; 
  Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio  2000  «Attuazione
della direttiva 98/8/CE in  materia  di  immissione  sul  mercato  di
biocidi». 
  Vista la direttiva 96/98/CE del  Consiglio  del  20  dicembre  1996
sull'equipaggiamento  marittimo  con  le  modifiche  apportate  nella
direttiva 2009/26/CE; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  6  ottobre
1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive
96/98/CE  e  98/85/CE  relative  all'equipaggiamento   marittimo»   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 dicembre  2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il decreto direttoriale  prot.  DPN-DEC-2009-0000803  del  15
giugno 2009 che  istituisce  presso  la  Direzione  protezione  della
natura del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e  del
mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell'ISPRA, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando  generale
delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale  marino,  per  la
predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione
di conformita' al tipo approvato per un impianto di trattamento delle
acque di zavorra delle navi,  per  la  predisposizione  dei  relativi
necessari decreti, nonche' per fornire il necessario supporto tecnico
scientifico sulla materia  e  per  seguire  le  successive  attivita'
connesse al rilascio delle certificazioni; 
  Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo
tecnico  ha  approvato  il  testo  del  presente  decreto,  trasmesso
all'Amministrazione in data 30 novembre 2009. 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  definizione   di   procedure
nazionali volte al riconoscimento della conformita' al tipo approvato
di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonche'
della loro idoneita' tecnica e della ecocompatibilita'  dei  prodotti
eventualmente utilizzati, come  da  specifiche  Linee  guida  emanate
dall'IMO, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali  la
possibilita' di  entrare  nel  mercato  mondiale  degli  impianti  di
trattamento delle navi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  le  procedure  necessarie  al
riconoscimento della conformita' al tipo approvato degli impianti  di
trattamento delle acque di zavorra delle navi  come  stabilito  dalla
Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione  degli  impianti
di trattamento delle acque di zavorra delle  navi  adottate  dall'IMO
con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008  e  dalle  Linee
guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle  acque
di zavorra  delle  navi  che  utilizzano  sostanze  attive,  adottata
dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008. 
  2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare  ai  fini  del
riconoscimento di idoneita' dell'impianto,  con  relative  specifiche
tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati  dalle  richiamate
Linee guida relative alla certificazione di impianti  di  trattamento
di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di  impianti  di
trattamento  che  usano  sostanze  attive  emanate  dall'IMO  e  sono
riportati rispettivamente negli allegati 1  e  2,  che  costituiscono
parte integrante e sostanziale del  presente  decreto  e  di  cui  si
fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana.