IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono  gli  obiettivi,  i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore
Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
agosto 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 78.296 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1°  marzo
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1°  marzo
2021. L'emissione  della  predetta  tranche  viene  disposta  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di
euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro. 
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9. 
  Al termine della procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli  e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della   seconda
tranche  dei  buoni,  per  un  importo  massimo  del  25  per   cento
dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare
agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le  modalita'  di
cui ai successivi articoli 10 e 11. 
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%,  pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il 1°  settembre  di
ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e'  pagabile
il 1° marzo 2011 e l'ultima il 1° marzo 2021.