IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente  l'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'   alla
circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi  ed,
in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che  demanda
al Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  l'emanazione  di
norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi,  componenti
ed  entita'  tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure  per  la  loro
installazione quali elementi di sostituzione  o  di  integrazione  di
parti dei veicoli, su tipi di autovetture  e  motocicli  nuovi  o  in
circolazione; 
  Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante
«Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli  a
motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle   macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  123  del  29
maggio  2003,  supplemento  ordinario,  recante:  «Recepimento  della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18
marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore  a  due  e
tre ruote e che  abroga  la  direttiva  92/61/CEE  del  Consiglio»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione  di  taluni
componenti dell'impianto frenante dei motocicli; 
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre
2000, n. 427; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi  freno,  di  seguito
definiti  «sistema»  come  specificato  al  successivo  articolo   2,
destinati ad essere installati sui motocicli - categoria internazione
L3 - quali elementi di  sostituzione  dei  corrispondenti  componenti
originali o loro ricambi. 
  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni  e  alle  procedure  di  prova  previste  dal   presente
regolamento. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operativo il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  comma  3-bis  dell'articolo   75   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
              «3-bis.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti stabilisce con propri  decreti  norme  specifiche
          per l'approvazione nazionale  dei  sistemi,  componenti  ed
          entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per  la  loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del veicolo di cui all'articolo  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi». 
              - Il comma 2 dell'art. 236 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 cosi' recita: 
              «2.  Ogni  modifica  riguardante   uno   dei   seguenti
          elementi: 
                a) la massa complessiva massima; 
                b) la massa massima rimorchiabile; 
                c) le masse massime sugli assi; 
                d) il numero di assi; 
                e) gli interassi; 
                f) le carreggiate; 
                g) gli sbalzi; 
                h) il telaio anche se realizzato  con  una  struttura
          portante o equivalente; 
                i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; 
                l) la potenza massima del motore; 
                m) il collegamento  del  motore  alla  struttura  del
          veicolo, e' subordinata al rilascio, da  parte  della  casa
          costruttrice del veicolo,  di  apposito  nulla-osta,  salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
          tale rilascio non avvenga per motivi diversi da  quelli  di
          ordine tecnico concernenti la  possibilita'  di  esecuzione
          della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
          relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
          attesti la  possibilita'  d'esecuzione  della  modifica  in
          questione. In tale caso deve essere eseguita una  visita  e
          prova  presso  l'ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  competente  in  base  alla   sede   della   ditta
          esecutrice  dei  lavori,  al  fine  di   accertare   quanto
          attestato  dalla  relazione  predetta,  prima   che   venga
          eseguita la modifica richiesta.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 2 maggio 2001,  n.  277,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n.160. 
              -  La  direttiva  18  marzo  2002,  n.  2002/24/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e
          che abroga la direttiva 92/61/CEE del  Consiglio  e'  stata
          pubblicata nella G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124. 
              - La legge 21 giugno 1986, n. 317,  recante  «Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio  1998»  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - L'art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.».