IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                  PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
 
  L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art.  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre  i  termini  di
conclusione dei procedimenti e  assicurare  l'effettivita'  del  loro
rispetto  da  parte  delle  Amministrazioni.   In   particolare,   la
disposizione  stabilisce  che  i   procedimenti   amministrativi   di
competenza delle Amministrazioni  statali  devono  concludersi  entro
trenta  giorni,  a  meno  che  disposizioni   di   legge   ovvero   i
provvedimenti di  natura  regolamentare,  da  emanarsi  da  parte  di
ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato  art.
2, prevedano un termine diverso. 
  All'adozione di tali provvedimenti  si  provvede  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei
Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la  semplificazione  normativa,
che  individuano  i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti   di
competenza delle Amministrazioni statali. 
  La legge n. 69 del 2009 ha introdotto  anche  un'altra  novita':  i
termini fissati dalle amministrazioni non possono, in  via  generale,
essere superiori a novanta giorni. La legge,  tuttavia,  consente  di
fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori
a  centottanta  giorni,  al  fine  di  tener  conto  di   particolari
situazioni,  sotto  il  profilo  dell'organizzazione  amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e  della  complessita'
del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo Decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e'   necessaria   la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  dei  Ministri
per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e   per   la
semplificazione normativa. 
  In sede di  prima  applicazione,  il  termine  per  l'adozione  dei
succitati regolamenti e' stato fissato dall'art. 7,  comma  3,  della
legge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore  della  legge,
vale a dire, entro il 4 luglio 2010. 
  Con l'approssimarsi della scadenza  del  predetto  termine,  appare
opportuno fornire alcuni  chiarimenti  interpretativi  come,peraltro,
richiesto da diverse Amministrazioni interessate. 
  In via  preliminare,  occorre  chiarire  che  la  legge  disciplina
compiutamente le conseguenze  della  mancata  adozione  dei  predetti
provvedimenti. 
  Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del
1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69  del
2009 si evince che, in assenza di diversa  disciplina  regolamentare,
tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia
e, per i procedimenti interessati, si applichi il  termine  ordinario
di trenta giorni. Tale  disposizione  e  la  connessa  riduzione  dei
termini   procedimentali    riguarda    soltanto    i    procedimenti
amministrativi avviati successivamente alla  scadenza  del  4  luglio
2010. Per i procedimenti amministrativi gia' in corso a tale data, il
termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. 
  Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non  superiori  a
novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in  assenza  di  diversa
disciplina  regolamentare,  le  disposizioni  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art.
7, comma 3, terzo periodo della stessa legge. 
  Ciascuna Amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge n.
69 del 2009, poteva  adottare  gli  schemi  di  regolamento  volti  a
rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa hanno dettato apposite linee  di  indirizzo
del 12 gennaio 2010  (pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  1°
aprile 2010, n. 76). 
  Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque
non priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all'art.
2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla
legge n. 69 del 2009.  Pertanto  le  amministrazioni  che  non  hanno
ancora  adempiuto  alla  predisposizione   dei   citati   schemi   di
regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4
luglio  2010.  Tali  regolamenti  potranno  contenere,  ove  ritenuto
opportuno, anche una disciplina transitoria circa l'applicazione  dei
nuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati ai
procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010. 
  Per l'adozione degli schemi regolamentari e' sufficiente richiamare
le predette linee di indirizzo, che hanno peraltro  trovato  conferma
in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di
ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto  a  quello
preesistente  se  non  per  ragioni  connesse  all'accorpamento   dei
procedimenti o a modifiche della  fattispecie  disciplinata  rispetto
alla normativa vigente e, laddove  vi  siano  divergenze,  occorrera'
spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni. 
  Con riguardo, infine, alla  responsabilita'  dirigenziale  connessa
all'inosservanza dei termini per  la  conclusione  dei  procedimenti,
appare  opportuno  richiamare  anche  in  questa   sede   -   perche'
finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma - le seguenti
considerazioni gia' espresse nelle linee di indirizzo del 12  gennaio
2010: «(...) al fine di valutare la  responsabilita'  del  dirigente,
cio' che rileva e' la grave e ripetuta inosservanza  dell'obbligo  di
provvedere in  relazione  ai  risultati  complessivi  prodotti  dalla
organizzazione alla quale il dirigente e' preposto, ferma restando la
necessita' di procedere ad una valutazione caso per  caso  che  tenga
conto  della  situazione  concreta  in  cui  il  dirigente  opera  in
relazione  agli  incarichi,  alla   struttura   organizzativa,   alle
difficolta', ai motivi dell'agire e al danno concretamente  cagionato
al privato.  Non  si  dovra'  attribuire  rilievo  determinante  agli
episodi sporadici ed  occasionali  di  inosservanza  dell'obbligo  di
provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, ne'
tantomeno potra' considerarsi inadempimento la mancata emanazione del
provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.». 
 
    Roma, 4 luglio 2010 
 
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                              e l'innovazione         
                                                  Brunetta            
 
           Il Ministro           
per la semplificazione normativa 
            Calderoli            
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 387