IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2009
di nomina a Ministro della salute del Prof. Ferruccio Fazio; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n.  342,  «Regolamento
recante sostituzione del regolamento concernente  la  composizione  e
l'ordinamento  del  Consiglio  Superiore  di  Sanita',  adottato  con
decreto ministeriale 27 febbraio 1997,  n.  76»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 5, che individua  i  componenti  di  diritto  del
Consiglio Superiore di Sanita'; 
  Visti gli articoli 1, lettera m) e 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento  per  il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute,
a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto l'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n. 326, con il quale si e' provveduto ad istituire, con  effetto  dal
1°  gennaio  2004,  l'Agenzia  Italiana  del   Farmaco,   dotata   di
personalita'  giuridica  di   diritto   pubblico   e   di   autonomia
organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'articolo  48,   comma   5,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, l'AIFA svolge  i
compiti e le funzioni dell'attuale direzione generale dei  farmaci  e
dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e), ed f) del comma 3, dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129; 
  Considerato che il decreto ministeriale  6  agosto  2003,  n.  342,
antecedente al decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  prevede,
all'articolo 1, comma 5  che,  tra  gli  altri,  sono  componenti  di
diritto del Consiglio Superiore  di  Sanita'  i  dirigenti  di  prima
fascia preposti  ai  dipartimenti  ed  alle  direzioni  generali  del
Ministero; 
  Ritenuto, pertanto, di dover aggiornare il decreto  ministeriale  6
agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento al  predetto  articolo
1, comma 5, al fine di consentire la partecipazione alle riunioni del
Consiglio Superiore di Sanita' del direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni  di  pericolo  per  la
salute  pubblica»,  con  la  quale  e'  stato  istituito,  presso  la
direzione generale della prevenzione sanitaria, il  Centro  nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), organismo  di
coordinamento tra il Ministero della  salute  e  le  regioni  per  le
attivita' di sorveglianza, prevenzione  e  risposta  tempestiva  alle
emergenze di salute pubblica; 
  Visti  il   decreto   ministeriale 18   settembre   2008,   recante
«Disciplina  dell'organizzazione  e  del  funzionamento  del   Centro
Nazionale per la prevenzione e il  controllo  delle  malattie»  e  il
decreto ministeriale 11  novembre  2008,  che,  nel  disciplinare  la
composizione del Comitato scientifico permanente del CCM, prevede  il
conferimento ad uno dei componenti delle funzioni di Presidente; 
  Ritenuto opportuno, in relazione alla  rilevanza  che  ha  assunto,
soprattutto negli ultimi anni,  il  profilo  della  prevenzione,  con
speciale riferimento all'esigenza  di  contrastare  le  emergenze  di
salute pubblica, inserire, tra i componenti di diritto del  Consiglio
Superiore  di  Sanita',  il  presidente  del   Comitato   scientifico
permanente del CCM; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno   avvalersi   della   significativa
rappresentativita' di talune categorie del  sistema  sanitario  quali
medici,  farmacisti,   infermieri   e   ostetriche,   attraverso   la
partecipazione alle riunioni del Consiglio, in qualita' di componenti
di diritto, dei presidenti delle federazioni  dei  rispettivi  ordini
professionali; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alle intervenute esigenze  il
decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento
al  predetto  articolo  1,  comma  5,  al  fine  di   consentire   la
partecipazione alle riunioni del Consiglio Superiore di  Sanita'  del
presidente  del  Comitato  scientifico  permanente   del   CCM,   del
presidente della Federazione  nazionale  ordini  medici  chirurghi  e
odontoiatri (FNOM  CeO),  del  presidente  della  Federazione  ordini
farmacisti  italiani  (FOFI),  del   presidente   della   Federazione
nazionale  collegi  infermieri  (IPASVI)  e  del   presidente   della
Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO); 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 16 luglio 2010, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Nelle more di una modifica integrale  del  decreto  ministeriale  6
agosto 2003, n. 342, 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «il  direttore
generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  il  presidente   del
Comitato  scientifico  permanente  del  CCM,  il   presidente   della
Federazione nazionale ordini medici  chirurghi  e  odontoiatri  (FNOM
CeO), il presidente  della  Federazione  ordini  farmacisti  italiani
(FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi  infermieri
(IPASVI)  e  il  presidente  della  Federazione   nazionale   collegi
ostetriche (FNCO)». 
  2. Il presente decreto non comporta ulteriori  oneri  aggiuntivi  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
    Roma, addi' 22 luglio 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali 
Registro n. 14, foglio n. 260 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi.
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti. per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   5,   del   decreto
          ministeriale 6 agosto 2003,  n.  342  «Regolamento  recante
          sostituzione del regolamento concernente la composizione  e
          l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita',  adottato
          con decerto ministeriale 27 febbraio  1997,  n.  76»,  come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente: 
              «5. Sono componenti di diritto del Consiglio  superiore
          di sanita' i dirigenti di prima fascia, di cui all'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti  ai
          dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della
          salute, il presidente dell'Istituto superiore  di  sanita',
          il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione  e
          la sicurezza del lavoro, il direttore  dell'Agenzia  per  i
          servizi   sanitari   regionali,   il   direttore   generale
          dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  il  presidente   del
          Comitato scientifico  permanente  del  CCM,  il  presidente
          della  Federazione  nazionale  ordini  medici  chirurgi   e
          odontoiatri (FNOM CeO),  il  presidente  della  Federazione
          ordini farmacisti  italiani  (FOFI),  il  presidente  della
          Federazione nazionale  collegi  infermieri  (IPASVI)  e  il
          presidente del  federazione  nazionale  collegi  ostetriche
          (FNCO)». 
              - Il testo degli artt. 1, lettera m) e  9  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  86.
          recante  «Regolamento  per  il  riordino  degli   organismi
          collegiali  presso  il  Ministero  della  salute  a   norma
          dell'art. 29 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248» e' il seguente: 
              «Art.  1  (Conferma  degli  organismi).   -   1.   Sono
          confermati e continuano ad operare per la  durata  indicata
          nell'art. 9,  i  seguenti  organismi  istituiti  presso  il
          Ministero della salute: 
                a) - l) (Omissis); 
                m) Consiglio superiore di sanita' di cui  all'art.  4
          del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;». 
              «Art. 9 (Durata delle Commissioni). - 1. Gli  organismi
          di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni.
          decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              2. Tre mesi prima della scadenza del termine di  durata
          indicato al  comma  1  ciascuno  degli  organismi  suddetti
          presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          della  salute,  che  la  trasmette  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri. ai fini della valutazione congiunta
          della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale
          proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da
          adottarsi con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute.  Gli
          eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati
          secondo la medesima  procedura.  I  componenti  di  ciascun
          organismo restano in carica fino alla scadenza del  termine
          di durata del medesimo organismo.». 
              - Il testo dell'art. 48, commi 2 e 5, del decreto-legge
          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24 novembre 2003, n. 326, e' il seguente: 
              «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
          farmaceutica). - 1. (Omissis). 
              2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
          strumento di tutela della salute e che  i  medicinali  sono
          erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto  inclusi
          nei livelli essenziali di assistenza, al fine di  garantire
          l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica  e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo, e' istituita, con effetto dal  1°  gennaio  2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,  sottoposta  alle  funzioni   di   indirizzo   del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. - 4. (Omissis). 
              5. L'Agenzia svolge  i  compiti  e  le  funzioni  della
          attuale direzione generale dei farmaci  e  dei  dispositivi
          medici, con esclusione delle funzioni di cui  alle  lettere
          b), c),  d),  e)  ed  f)  del  comma  3,  dell'art.  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  marzo  2003,   n.   129.   In   particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di: 
                a) promuovere la definizione di  liste  omogenee  per
          l'erogazione e di linee guida per la terapia  farmacologica
          anche per i farmaci a  distribuzione  diretta,  per  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche' per quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri; 
                b)    monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente dal direttore generale  dell'Agenzia  o  suo
          delegato e da un rappresentate designato  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, e. in collaborazione con le regioni e le
          province autonome,  il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi  e
          la spesa farmaceutica a carico del cittadino.  I  dati  del
          monitoraggio  sono  comunicati  mensilmente  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                c) provvedere entro il 30 settembre di ogni  anno,  o
          semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto  di  spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,  sulla  base
          dei criteri di costo e di efficacia in modo da  assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza   pubblica,
          nonche', in particolare, il rispetto dei livelli  di  spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
          2001; 
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti, a parere della struttura  tecnico  scientifica
          individuata dai decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio
          terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria  del
          prontuario, una specifica valutazione  di  costo-efficacia,
          assumendo  come  termini  di   confronto   il   prezzo   di
          riferimento per la relativa categoria terapeutica  omogenea
          e il costo giornaliero comparativo nell'ambito  di  farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio di prezzo sulla base dei  criteri  previsti  per  la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani; 
                e) provvedere alla immissione di  nuovi  farmaci  non
          comportanti, a  parere  della  predetta  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          vantaggio terapeutico, in sede di revisione  ordinaria  del
          prontuario, solo se il prezzo del  medesimo  medicinale  e'
          inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali  per
          la relativa categoria terapeutica omogenea; 
                f) procedere in caso  di  superamento  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure  di  cui
          alle  lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,   a
          ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60  per
          cento del superamento, la quota di spettanza al  produttore
          prevista dall'art. 1, comma 40,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. La quota di spettanza  dovuta  al  farmacista
          per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale
          viene rideterminata includendo la riduzione della quota  di
          spettanza al  produttore,  che  il  farmacista  riversa  al
          Servizio come maggiorazione dello sconto. Il  rimanente  40
          per cento del superamento  viene  ripianato  dalle  regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18 settembre 2001, n. 347, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405, e   costituisce
          adempimento  ai  fini  dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del Servizio sanitario  nazionale,  ai  sensi
          dell'art. 4  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112, e successive modificazioni; 
                f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
          spesa di cui al comma 1, ad integrazione o  in  alternativa
          alle misure di cui  alla  lettera  f),  ad  una  temporanea
          riduzione del prezzo  dei  farmaci  comunque  dispensati  o
          impiegati dal Servizio sanitario  nazionale,  nella  misura
          del 60 per cento del superamento; 
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche di cofinanziamento pubblico-privato,  per  promuovere
          la ricerca scientifica di carattere  pubblico  sui  settori
          strategici del farmaco e per favorire gli  investimenti  da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo; 
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma annuale di attivita' ed interventi,  da  inviare,
          per il tramite del Ministro della salute,  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, che esprime parere entro il  31  gennaio
          successivo; 
                i)  predisporre  periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari; 
                l) provvedere, su proposta  della  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          entro il 30  giugno  2004  alla  definitiva  individuazione
          delle confezioni ottimali per l'inizio  e  il  mantenimento
          delle terapie contro le patologie croniche  con  farmaci  a
          carico del SSN, provvedendo altresi' alla  definizione  dei
          relativi criteri del prezzo. A decorrere dal  settimo  mese
          successivo alla data di  assunzione  del  provvedimento  da
          parte dell'Agenzia. il prezzo dei medicinali  presenti  nel
          Prontuario Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si  sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 3, lettere b), c), d), e)
          ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
          2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione  del  Ministero
          della salute), e' il seguente: 
              «Art. 3 (Dipartimento  dell'innovazione).  -  1.  -  2.
          (Omissis) 
              3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a),
          svolge le seguenti funzioni relativamente a: 
                a) (Omissis); 
                b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti; 
                c) dispositivi medici; 
                d) prodotti usati in medicina o per il  miglioramento
          dello stato di salute; 
                e) biocidi e prodotti cosmetici; 
                f) produzione, commercio ed  impiego  delle  sostanze
          stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento  delle  relative
          tabelle;». 
          Note all'art. 1: 
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  5  del  decreto
          ministeriale 6 agosto 2003, n.  342,  come  modificato  dal
          presente regolamento, si veda in nota alle premesse.