IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della salute e di incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto  l'art.  3-septies,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nella parte in cui
definisce  le  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale   e   le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre  1998,
n.  419,  che  prevede  l'emanazione  di  un  atto  di  indirizzo   e
coordinamento  al  fine  di   assicurare   livelli   uniformi   delle
prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001,  n.
129, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge  del  30  novembre
1998, n. 419, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3,  e'  riportato
che: 
    «per favorire l'efficacia e  l'appropriatezza  delle  prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le  necessita'  assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi  e'  organizzata   di   norma   attraverso   la   valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano  di  lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica  dei  risultati
ottenuti. 
  La regione emana indirizzi e protocolli volti  ad  omogeneizzare  a
livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare  e
l'articolazione del piano di lavoro  personalizzato  vigilando  sulla
loro  corretta  applicazione  al  fine  di  assicurare  comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  8  febbraio  2001,  n.  33,  supplemento  ordinario,   che
ricomprende nel  livello  di  assistenza  territoriale,  l'assistenza
sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta  alle  persone   con   problemi
psichiatrici e alle loro famiglie; 
  Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n.  56,  recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge del 13 maggio 1999, n. 133; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001); 
  Visto  il  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.   347,   recante
interventi urgenti in materia di  spesa  sanitaria,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano in data 11 ottobre 2001, sulla proposta del Ministero della
salute di un  documento  recante:  «Modello  per  la  rilevazione  di
strutture, personale, attivita' e  prestazioni  dei  dipartimenti  di
salute mentale»; 
  Rilevato  che,  il  citato  testo  individua   le   caratteristiche
principali del Sistema informativo nazionale per la salute mentale; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  aprile  2006,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17  giugno  2006,   n.   139,
supplemento ordinario; 
  Vista l'intesa sancita il 22 febbraio 2001, ai  sensi  dell'art.  4
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  tra  il  Ministero
della salute, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, con la quale si e' convenuto sull'istituzione di una  cabina
di regia cui affidare  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e
controllo delle fasi di  attuazione  del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario (NSIS); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002,  con  il
quale e'  stata  istituita,  ai  sensi  dell'art.  6  del  richiamato
accordo, la cabina  di  regia  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario nazionale (NSIS); 
  Vista l'intesa del 23 marzo 2005 con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano con la quale, all'art. 3, commi 5 e 6, e' stato sancito che: 
  la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo  dei  contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla  cabina  di  regia  e
vengono recepiti  dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti
attuativi, compresi i flussi informativi  finalizzati  alla  verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli  essenziali  di
assistenza; 
  il conferimento dei  dati  al  Sistema  informativo  sanitario,  e'
ricompreso tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato,  di  cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004; 
  Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la
finalita' di supportare il monitoraggio  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002 e  che  fra  gli
obiettivi strategici figura l'obiettivo «Monitoraggio e tutela  della
salute mentale»; 
  Visto il parere favorevole espresso da parte della cabina di regia,
nella seduta del 16  dicembre  2004,  sullo  studio  di  fattibilita'
«Monitoraggio e tutela della salute mentale»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Considerato  il  disposto  di  cui  all'allegato  B,  «Disciplinare
tecnico in materia  di  misure  minime  di  sicurezza»,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che elenca le  misure  minime  di
sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  2008,  n.  66,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 196 del 2003, volto a disciplinare i  trattamenti  dei
dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; 
  Rilevato, in particolare, che l'allegato  «C-01»  del  decreto  del
Ministro della salute 12 dicembre 2007,  prevede  il  trattamento  di
dati sensibili per finalita' di programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, senza elementi  identificativi
diretti; 
  Visto  lo  schema  di  regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili, redatto ai sensi  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo n. 196 del 2003, sottoposto all'Autorita' garante per  la
protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso  in  data
13 aprile 2006, volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome; 
  Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto  schema  di
regolamento per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
effettuati dalle regioni o province  autonome,  prevede  che  i  dati
provenienti dalle aziende  sanitarie  siano  privati  degli  elementi
identificativi diretti subito dopo  la  loro  acquisizione  da  parte
della regione; ai fini della verifica della  non  duplicazione  delle
informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati
sanitarie della regione, la specifica struttura  tecnica  individuata
dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata  la  funzione
infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni  soggetto  un  codice
univoco che non consente la identificazione dell'interessato  durante
il trattamento dei dati; qualora le regioni e  le  province  autonome
non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto  stabilito
nello schema tipo di regolamento, i dati  saranno  inviati  in  forma
anonima; 
  Tenuto  conto  che   le   regioni   e   province   autonome   hanno
successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento  dei
dati sensibili e giudiziari in conformita' allo schema tipo approvato
dal Garante; 
  Considerata la necessita' di avviare l'acquisizione dei dati per le
seguenti finalita': 
  monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume  di
prestazioni  e  valutazioni  epidemiologiche  sulle   caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento; 
  supporto alle  attivita'  gestionali  del  Dipartimento  di  salute
mentale, per valutare il grado di  efficienza  e  di  utilizzo  delle
risorse; 
  supporto alla costruzione di indicatori di struttura,  processo  ed
esito sia a livello regionale che nazionale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 6 maggio 2009, ai sensi dell'art. 154,  comma
1, lettera g), del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
  Acquisito il parere della cabina di  regia  per  il  Nuovo  sistema
informativo sanitario in data 10 novembre 2009; 
  Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. E' istituito il Sistema informativo salute mentale  (di  seguito
denominato SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario
(di  seguito  NSIS),  per  il   perseguimento,   nel   principio   di
proporzionalita' e indispensabilita', delle seguenti finalita': 
  monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume  di
prestazioni  e  valutazioni  epidemiologiche  sulle   caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento; 
  supporto alle  attivita'  gestionali  del  Dipartimenti  di  salute
mentale (di seguito DSM), per valutare il grado di  efficienza  e  di
utilizzo delle risorse; 
  supporto alla costruzione di indicatori di struttura,  processo  ed
esito sia a livello regionale che nazionale.