IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn.  222  e
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale  23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004 nel quale  si  designa  il  Direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza 15 giugno 2010 prot. m. dg DAG 25  giugno  2010  n.
90466.E e 1° ottobre 2010 prot. m. dg DAG 4 ottobre 2010 n. 124917.E,
con i quali il dott. Abramo Paolo, nato a Catanzaro  il  20  febbraio
1951, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, con  sede  legale
in  Catanzaro,  via  Menniti  Ippolito  n.  16,  codice  fiscale   n.
80002510792 e partita IVA n. 01250410790, ha chiesto l'iscrizione del
«Servizio di conciliazione», organismo  non  autonomo  costituito  ai
sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  nell'ambito
della stessa Camera di commercio,  per  le  finalita'  relative  alla
conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40  del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato  che   i   requisiti   posseduti   dal   «Servizio   di
conciliazione», organismo non autonomo  della  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di   Catanzaro,   risultano
conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti ,
amministratori e soci; 
    le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera b) del citato decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e)   del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro,  via  Menniti
Ippolito n. 16, codice  fiscale  n.  80002510792  e  partita  IVA  n.
01250410790, denominato «Servizio di conciliazione»,  ed  approva  la
tabella delle indennita' allegata alla domanda. 
  L'organismo viene iscritto, dalla data del presente  provvedimento,
al n. 128 del  registro  degli  organismi  di  conciliazione  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
 
    Roma, 4 ottobre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano