IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto l'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, che sostituisce l'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto l'art. 6, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'accordo in conferenza unificata dell'11 luglio 2002, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL); D'intesa con la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 7 ottobre 2010; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «prospetto informativo» il modello, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 adottato su tutto il territorio nazionale, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della citata legge n. 68/1999 sono tenuti ad inviare esclusivamente in via telematica ai servizi competenti le informazioni contenute nell'allegato A relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili; b) «servizi competenti», gli uffici di cui all'art. 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) «soggetti obbligati», i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68; d) «soggetti abilitati», i soggetti di cui alla lettera precedente nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei soggetti obbligati; e) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, in conformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.