IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per  il  diritto
al lavoro dei disabili; 
  Visto l'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133,  che
sostituisce l'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Visto l'art. 6, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia»; 
  Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159
- «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto  l'accordo  in  conferenza  unificata  dell'11  luglio  2002,
concernente «Linee guida per rendere  operativo  in  tempi  brevi  il
sistema informativo lavoro (SIL); 
  D'intesa con  la  conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  raggiunta  in  data  7
ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «prospetto informativo» il modello, di cui  all'art.  9  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 40, comma
4  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito   con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 adottato su tutto  il
territorio nazionale, in base al quale i datori di lavoro pubblici  e
privati soggetti alle disposizioni della citata legge n. 68/1999 sono
tenuti  ad  inviare  esclusivamente  in  via  telematica  ai  servizi
competenti le informazioni  contenute  nell'allegato  A  relative  ai
dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori  beneficiari  della
disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili; 
    b) «servizi competenti», gli uffici di cui all'art.  6,  comma  1
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    c) «soggetti obbligati», i datori di lavoro pubblici  e  privati,
soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    d)  «soggetti  abilitati»,  i  soggetti  di  cui   alla   lettera
precedente nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente
possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei  soggetti
obbligati; 
    e)  «servizi  informatici»,  le  procedure  applicative  messe  a
disposizione  dai  servizi  competenti  ai  soggetti  abilitati   per
consentire la trasmissione informatica dei moduli, in  conformita'  a
quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.