IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,  n.326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido  Rasi
Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la Societa'  Astellas  Pharma  Europe
B.V. e' stata autorizzata all'immissione in commercio del  medicinale
PROTOPIC; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Astellas Pharma Europe  B.V.
ha chiesto la classificazione, ai fini  della  rimborsabilita'  delle
nuove  indicazioni  terapeutiche   e   la   riclassificazione   delle
confezioni da 0,03% e 0,1% unguento da 30 g e 10 g; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 6 ottobre 2010; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  14
ottobre 2010; 
  Vista la deliberazione n. 27 in data 21 ottobre 2010 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PROTOPIC (tacrolimus), compresa la nuova  indicazione
terapeutica: Trattamento di mantenimento della dermatite  atopica  da
moderata a severa per la prevenzione delle riacutizzazioni e  per  il
prolungamento degli intervalli liberi da  esacerbazioni  in  pazienti
con riacutizzazioni molto frequenti  (4  o  piu'  volte  l'anno)  che
abbiano manifestato una risposta iniziale  a  un  trattamento  di  un
massimo 6 settimane con  tacrolimus  unguento  due  volte  al  giorno
(lesioni scomparse, quasi scomparse o presenti in forma lieve). 
  e' rimborsato come segue: 
  Confezione: 0,03% unguento 1 tubo 30 g  uso  cutaneo  -  A.I.C.  n.
035575012/E (in base 10) 11XP74 (in base 32); 
  Classe di rimborsabilita' «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,36. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,90. 
  Confezione: 0,1% unguento 1 tubo 30  g  uso  cutaneo  -  A.I.C.  n.
035575036/E (in base 10) 11XP7W (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita' «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,15. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,50. 
  Confezione: 0,03% unguento uso cutaneo  laminato  10  g  1  tubo  -
A.I.C. n. 035575051/E (in base 10) 11XP8C (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,45. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,23. 
  Confezione: 0,1% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1  tubo  -
A.I.C. n. 035575063/E (in base 10) 11XP8R (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 8,38. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,83. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche  secondo
le condizioni negoziali.