L'AUTORITA' 
 
    NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le  reti
del 11 novembre 2010; 
 
    VISTA la legge 31  luglio  1997,  n.  249,  recante  “Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 
 
    VISTO il decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; 
 
    VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre  2003,  recante
“Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l'accesso  ai
documenti approvato con delibera n.  217/01/CONS”,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240  del  15  ottobre
2003; 
 
    VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: “Piano
di numerazione  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa”  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Supplemento. Ordinario n. 181; 
 
    VISTA la delibera  n.  34/09/CIR  del  09  luglio  2009,  recante
“Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di  numerazione
di  cui  alla  delibera  n.  26/08/CIR”,  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009; 
 
    VISTA la delibera n. 72/09/CIR  del  26  novembre  2009,  recante
“Disposizioni per la fornitura dei  servizi  di  informazione  elenco
abbonati anche mediante SMS/MMS”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 3  del  5  gennaio  2010  -  Supplemento
Ordinario n. 4; 
 
    VISTA la delibera n. 80/09/CIR  del  16  dicembre  2009,  recante
“Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di  numerazione
di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010; 
 
    VISTA la delibera  n.  2/10/CIR  del  27  gennaio  2010,  recante
“Consultazione pubblica  concernente  modifica  ed  integrazione  del
Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.”; 
 
    CONSIDERATI  gli  esiti  della   suddetta   consultazione,   come
sintetizzati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per  ciascuna
delle proposte avanzate, unitamente alle valutazioni dell'Autorita'; 
 
    VISTA la  delibera  n.  17/10/CIR  del  6  maggio  2010,  recante
“Autorizzazione a proseguire in via temporanea l'uso  di  numerazioni
in decade 4”, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 124 del 29 maggio 2010; 
 
 
    VISTA la comunicazione prot. 6508 del 27 aprile  2010,  acquisita
il 3 maggio 2010 al protocollo generale dell'Autorita' n. 27164,  con
la quale il  Ministero  delle  politiche  agricole  dichiara  che  il
servizio denominato “SMS consumatori” e' da annoverarsi tra i servizi
di  pubblica  utilita'  e  chiede  pertanto  l'assegnazione  di   una
numerazione breve per lo svolgimento di detto servizio; 
 
    CONSIDERATO che il servizio in questione adotta la  modalita'  di
comunicazione tramite SMS e risulta fornito,  fino  ad  ora,  su  una
numerazione in decade 4 appartenente ad una delle sottodecadi che  il
Piano di numerazione riserva alla fornitura di servizi a sovrapprezzo
e che, quindi, tale numerazione debba essere sostituita; 
 
    RITENUTO opportuno, trattandosi di  un  servizio  con  natura  di
pubblica utilita', adottare per esso una numerazione che  risulti  in
continuita' con la  precedente  e  che  presenti  caratteristiche  di
familiarita'  per  i  consumatori,  in  particolare  scegliendo   una
numerazione ancora in decade 4, ovverossia nella  decade  tipicamente
destinata all'offerta di servizi in modalita' SMS/MMS e  trasmissione
dati; 
 
    RITENUTO che per analoghe  future  esigenze  di  numerazioni  per
servizi di pubblica utilita' svolti attraverso SMS potranno parimenti
essere individuate numerazioni in decade 4; 
 
    VISTE  le  interlocuzioni  successivamente  intercorse   con   il
predetto Ministero delle politiche agricole, mediante le quali si  e'
evidenziata la possibilita' di assegnare per il servizio in questione
la numerazione breve a cinque cifre 45045; 
 
    CONSIDERATI gli esiti delle audizioni tenutesi con gli  operatori
in data 16 giugno 2010 ed in data  2  luglio  2010,  in  merito  alle
tematiche inerenti l'assegnazione  di  risorse  di  numerazione  agli
operatori mobili virtuali; 
 
    VISTA la nota  tramite  la  quale  il  Ministero  dello  sviluppo
economico - Dipartimento comunicazioni,  prot.  44991  del  6  luglio
2010,  acquisita  il  13   luglio   2010   al   protocollo   generale
dell'Autorita' n. 43238, in relazione alla numerazione  in  decade  3
utilizzata dagli operatori che offrono servizi  mobili  e  personali,
informa  circa  il  numero  di  risorse  di  numerazioni  attualmente
disponibili  per  tali  servizi  nonche'  il  numero  dei  codici  di
instradamento e di accesso alla  segreteria  telefonica  assegnati  a
ciascun soggetto abilitato allo svolgimento di tali servizi e con  la
quale il predetto Ministero richiede di specificare, in occasione del
presente provvedimento, che “le  risorse  di  numerazione  usate  per
l'instradamento  della  segnalazione  e  per   le   chiamate   ed   i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica sono  soggetti  al
medesimo  contributo  stabilito  per  quella  dei  servizi  mobili  e
personali.”; 
 
    CONSIDERATO che, nelle mutate condizioni  di  assegnazione  della
risorsa di  numerazione,  previste  dal  presente  provvedimento,  la
disponibilita'  di  risorse  di   numerazione   debba   essere   resa
compatibile con la possibilita' di acquisire la medesima  numerazione
da parte  di  altri  soggetti  e  che  tale  situazione  richiede  la
definizione di specifiche regole  e  leve  gestionali  finalizzate  a
soddisfare le legittime esigenze di un numero potenzialmente maggiore
di  richiedenti  ed  a  prevenire,  nel  contempo,  l'insorgenza   di
situazioni di scarsita' della risorsa; 
 
    CONSIDERATO che, in ragione delle  esigenze  teste'  esposte,  il
suddetto  Ministero   possa   conseguentemente,   nell'ambito   degli
interventi volti a definire l'importo dei  contributi  amministrativi
corrispondenti alle nuove modalita'  di  assegnazione  della  risorsa
numerazione previste nel  presente  provvedimento,  riconsiderare  la
prassi precedentemente adottata in merito ai contributi per l'uso  di
codici per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed  i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica; 
 
    RITENUTO in ogni caso che, in linea con la  normativa,  l'importo
del contributo amministravo per ciascun codice assegnato, nell'ambito
di una  medesima  tipologia  di  numerazione,  sia  commisurato  alla
lunghezza  del  codice  stesso,  ovvero  alla  quantita'  di  risorsa
impegnata, anziche' al tipo di impiego al quale e' destinato; 
 
    CONSIDERATO che l'Autorita', sulla base  delle  risultanze  della
consultazione pubblica di  cui  alla  delibera  n.  2/10/CIR  ritiene
opportuno  provvedere  ad  emendare  ed  integrare  le   disposizioni
contenute nell'allegato A della delibera  n.  26/08/CIR,  cosi'  come
modificato dalla delibera n. 34/09/CIR, dalla delibera n. 72/09/CIR e
dalla delibera n. 80/09/CIR; 
 
    UDITA la relazione  dei  Commissari  Stefano  Mannoni  e  Roberto
Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. 
 
                              DELIBERA 
 
                             Articolo 1 
                     (Modifiche ed integrazioni) 
 
 1. L'allegato A alla delibera  n.  26/08/CIR,  come  successivamente
modificato ed integrato, e'  ulteriormente  modificato  ed  integrato
come disposto nei commi che seguono. 
 
 2.  Nell'indice  degli  articoli   che   precede   l'articolato   in
corrispondenza di: 
 - “Articolo 8” la parola “Numerazione” deve essere sostituita con le
parole “Numerazioni e codici”; 
 - “Articolo 13” vanno soppresse le parole “e servizi  armonizzati  a
valenza sociale”; 
 - “Articolo 14” il  titolo  “Numeri  per  servizi  di  comunicazione
sociale” e' sostituito da “Numeri per servizi armonizzati  europei  a
valenza sociale”; 
 - “Articolo 20” dopo  la  parola  “sovrapprezzo”  sono  aggiunte  le
parole “: numerazioni per collegamenti relativi ai POS”. 
 
 3. L'art. 1, comma 1,  lettera  h),  punto  3),  e'  sostituito  dal
seguente: 
 “3) servizi armonizzati europei a valenza sociale;”. 
 
 4. All'art. 2, comma 1: 
 - la frase riportata in corrispondenza della cifra 1  e'  sostituita
dalla seguente: “Numerazione per  servizi  specifici,  a  numerazione
breve e per servizi armonizzati europei a valenza sociale”; 
 - la frase riportata in corrispondenza della cifra 3  e'  sostituita
dalla seguente: “Numerazioni e codici per  servizi  di  comunicazioni
mobili e personali”; 
 - la frase riportata in corrispondenza della cifra 7  e'  sostituita
dalla seguente: “Numerazione per servizi di  accesso  ad  Internet  e
codici per servizi di comunicazioni mobili e personali”. 
 
 5. All'art. 4, comma 7 dopo le  parole  “art.  8,  comma  3”  devono
essere aggiunte le parole “, per la quale si applica quanto  previsto
all'art. 30, comma 2”. 
 
 6. All'art. 4, comma 9, primo periodo, dopo la parola  “vigente”  e'
aggiunta la frase: “, ovvero di uso per finalita' diverse dai servizi
di comunicazione elettronica”. 
 
 7. All'art. 4, comma 10, prima delle parole “l'onere” sono  aggiunte
le parole: “la titolarita' del diritto d'uso e”. 
 
 8. L'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
 
                             “Articolo 8 
(Numerazioni  e  codici  per  servizi  di  comunicazioni   mobili   e
                             personali) 
 
 1. Le numerazioni a codici  3  e  73,  come  specificato  nei  commi
seguenti, sono utilizzabili, nel  rispetto  delle  norme  di  cui  al
presente articolo, esclusivamente ai seguenti fini: 
 i) numerazione  d'utente  per  servizi  di  comunicazioni  mobili  e
personali; 
 ii) numerazione d'utente  per  servizi  di  comunicazioni  mobili  e
personali di tipo specializzato; 
 iii) codici per il servizio di accesso diretto  e  di  trasferimento
della chiamata alla segreteria telefonica; 
 iv) codici per l'instradamento delle chiamate (Routing Number). 
 
 2. I diritti d'uso della  numerazione  d'utente  per  i  servizi  di
comunicazioni mobili e personali sono assegnati agli operatori, anche
virtuali, sulla base di codici a quattro cifre. Di norma allo  stesso
operatore sono assegnati codici  in  modo  da  favorire,  per  quanto
possibile, la riconoscibilita' dell'operatore. 
 
 3. La numerazione d'utente per servizi  di  comunicazioni  mobili  e
personali ha la struttura descritta di seguito: 
 
    3XYZ U1 U2 U3 U4 U5 U6 con X=2÷9, Y=0÷9, Z=0÷9 Ui=0÷9 e i=1÷6. 
 
 ed e' assegnata a blocchi di un milione di numeri. 
 L'assegnazione di un blocco di numerazione d'utente per  servizi  di
comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente
disciplina da  un  codice  a  tre  cifre,  e'  da  considerarsi  come
assegnazione di  dieci  blocchi  contigui  di  numerazione,  ciascuno
individuato da un codice a quattro cifre. 
 I codici per numerazione di utente 37XY, con  X=0÷9  e  Y=0÷9,  sono
assegnabili, agli operatori mobili virtuali  nonche'  agli  operatori
dotati  di  una  propria  rete  per  servizi  mobili   e   personali,
esclusivamente per la fornitura di servizi di comunicazione mobili  e
personali ai clienti degli operatori mobili virtuali. 
 
 4. La lunghezza delle numerazioni d'utente per fornire i servizi  di
comunicazioni mobili e personali  e'  di  dieci  cifre;  e'  tuttavia
consentito, nell'ambito della numerazione  d'utente  gia'  assegnata,
secondo  la  preesistente  disciplina,  con  codice  a   tre   cifre,
proseguire l'uso di numerazione  anche  con  lunghezza  pari  a  nove
cifre, mentre, in nessun caso, possono essere effettuati nuovi usi di
numerazione con lunghezza diversa da dieci cifre. 
 L'Autorita' si riserva di estendere la lunghezza  della  numerazione
d'utente per servizi di comunicazioni mobili  e  personali  a  undici
cifre. 
 
 5. Le numerazioni del tipo 31 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 con Ui =0÷9  e
i=1÷8 sono attribuite a servizi di comunicazione mobili  e  personali
di tipo specializzato,  quali  i  servizi  mobili  satellitari  ed  i
servizi svolti mediante le reti  GSM-R,  e  sono  assegnate  su  base
blocchi di centomila numeri. 
 
 6. Le numerazioni del tipo 30 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 con Ui =0÷9  e
i=1÷8 sono riservate per usi futuri. 
 
 7. Per consentire il servizio di  accesso  diretto  alla  segreteria
telefonica da parte degli utenti nonche' per fornire il  servizio  di
trasferimento della chiamata al  servizio  di  segreteria  telefonica
sono assegnati a ciascun operatore di  rete  mobile  al  massimo  due
codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY, con X=0÷9  e
Y=0÷9. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il  criterio  di
riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra X e la cifra  Y,  di
preferenza, e' pari al valore 3, ove disponibile. Il  secondo  codice
e' riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti  degli  operatori
mobili virtuali e la cifra Y non puo' essere uguale a 3. 
 
 8. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria, l'Amministrazione
competente assegna codici per l'instradamento delle chiamate (Routing
Number) nella decade 7, nel formato: 
 
               73XY con X=0÷9 e Y=0÷9. 
 
 9. Gli operatori possono disporre, per i  servizi  di  comunicazioni
mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione  della  relativa
numerazione d'utente qualora non vengano intrattenuti con il  cliente
rapporti  commerciali  per  un   periodo   continuativo   di   almeno
ventiquattro mesi. Gli operatori che  prevedono  la  sospensione  del
servizio entro tale periodo, comunque non  prima  dello  scadere  del
dodicesimo  mese  dall'ultimo  rapporto  commerciale,  informano   il
cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del
servizio sulla medesima numerazione, mediante  procedure  semplici  e
senza alcun onere aggiuntivo per il cliente,  entro  quarantotto  ore
dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso,
le pertinenti disposizioni riguardanti  il  trattamento  del  credito
residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno  trenta  giorni
in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio  che  della
cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per
altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza. 
 
 10. Il  periodo  di  latenza  per  le  numerazioni  per  servizi  di
comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.”. 
 
 9. All'art. 9, comma 5, alla  fine  del  primo  periodo,  prima  del
punto, e' aggiunta la frase “, da parte dell'operatore che la  ha  in
uso  per  i  propri  clienti  e   che   ne   assume,   pertanto,   la
responsabilita”. 
 
 10.  All'art.  11,  comma  3,  la  espressione  “7XY  con  X≠0,”  e'
sostituita da “7XY con X≠0,3”. 
 
 11. All'art. 12, comma 2, nella riga  individuata  dal  numero  114,
alla  colonna  Assegnato  a,  le  parole  “Ministero  dello  sviluppo
economico” sono sostituite dalle parole “Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita”. 
 
 12. L'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 13 
              (Numeri per servizi di pubblica utilita') 
 
 1. L'Autorita'  stabilisce  i  numeri  per  i  servizi  definiti  di
pubblica utilita' e puo' modificare od eliminare gli esistenti. 
 
 2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' sono univoci
a livello nazionale. 
 
 3. Qualora, per un servizio  dichiarato  di  pubblica  utilita',  il
Ministero competente nella materia  oggetto  del  medesimo  servizio,
fatte salve le attribuzioni costituzionali delle Regioni, accerti  la
necessita' dell'assegnazione di una numerazione di  cui  al  presente
articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'.  L'Autorita',
fatto salvo quanto previsto dal successivo  comma  7,  verificata  la
disponibilita'  di  un   numero,   lo   assegna   all'Amministrazione
richiedente. 
 
 4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilita'  attualmente
assegnati sono: 
 

--------------------------------------------------------------------
Numero|       Servizio     |            Assegnato a
------|--------------------|----------------------------------------
  117 | Guardia di finanza | Ministero dell'economia e delle finanze
------|--------------------|----------------------------------------
      | Capitaneria di     | 
 1530 | Porto Assistenza   | Ministero delle infrastrutture e dei
      | in mare - Numero   | trasporti
      | Blu                |
------|--------------------|----------------------------------------
      | Servizio Antincendi|
 1515 | Boschivo del Corpo | Ministero dell'interno 
      | Forestale dello    |
      | Stato              |
------|--------------------|----------------------------------------
 1518 | Servizio informa-  | Ministero dello sviluppo economico e
      | zioni CCISS        | Ministero dell'interno
------|--------------------|----------------------------------------
 1500 | Comunicazioni per  | Ministero del lavoro, salute e 
      | emergenze per la   | politiche sociali
      | salute pubblica    |
------|--------------------|----------------------------------------
 1522 | Servizio a sostegno| Presidenza del Consiglio dei Ministri -
      | delle donne vittime| Dipartimento per le pari opportunità
      | di violenza        |
------|--------------------|----------------------------------------
 1525 | Servizio emergenza | Ministero dell'ambiente, della tutela
      | ambientale         | del territorio e del mare
------|--------------------|----------------------------------------
      | Servizi della      |
 1544 | Polizia peniten-   | Ministero della giustizia
      | ziaria             |
------|--------------------|----------------------------------------
 1533 | Prenotazione dei   | Ministero del lavoro, della salute e 
      | servizi sanitari   | delle politiche sociali
------|--------------------|----------------------------------------
      | Servizio di infor- |
45045 | mazione ai consu-  | Ministero delle politiche agricole
      | matori svolto      |
      | mediante SMS       |
------|--------------------|----------------------------------------

 
 5. L'accesso ai servizi di pubblica utilita' e'  senza  alcun  onere
per l'utente chiamante. 
 
 6. Gli  operatori  offrono  l'accesso  al  servizio  direttamente  o
indirettamente  tramite  accordi  di   interconnessione   con   altri
operatori. 
 
 7. Le numerazioni di cui al presente articolo non  sono  assegnabili
qualora il servizio sia fornito in  regime  di  concorrenza  da  piu'
soggetti. In tali casi possono essere assegnati  numeri  per  servizi
con addebito al chiamato. 
 
 8. Il periodo di latenza per  le  numerazioni  di  cui  al  presente
articolo ha una durata di dodici mesi.”. 
 
13. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 14 
     (Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale) 
 
 1. Il codice 116 e'  riservato  per  i  numeri  armonizzati  europei
destinati a servizi a valenza sociale, per lo svolgimento dei servizi
medesimi secondo le condizioni stabilite dalle norme comunitarie. 
 
 2. Le numerazioni di cui al comma 1 hanno la struttura seguente: 
 
               116 U1 U2 U3 con Ui =0÷9 e i=1÷3 
 
 3. Le numerazioni di cui al comma  1  sono  assegnate  dagli  uffici
dell'Autorita', a seguito di richiesta, al Ministero competente nella
materia oggetto del servizio al quale  la  numerazione  e'  destinata
dalle pertinenti norme comunitarie, come segue: 
 

--------------------------------------------------------------------
    Numero   |                       Servizio
-------------|------------------------------------------------------
    116000   |    Linea diretta per i minori scomparsi
-------------|------------------------------------------------------
    116006   |    Linea telefonica diretta per vittime di reati
-------------|------------------------------------------------------
    116111   |    Linea diretta di assistenza ai minori
-------------|------------------------------------------------------
    116117   |    Servizio di guardia medica per cure non urgenti
-------------|------------------------------------------------------
    116123   |    Linea diretta di sostegno emotivo
-------------|------------------------------------------------------

 
 4. L'accesso ai servizi armonizzati europei  a  valenza  sociale  e'
senza alcun onere per l'utente chiamante. 
 
 5. Gli  operatori  offrono  l'accesso  al  servizio  direttamente  o
indirettamente  tramite  accordi  di   interconnessione   con   altri
operatori.”. 
 
14. All'art. 17, comma 3, al termine del  primo  periodo,  prima  del
punto, sono aggiunte le parole: “e/o remunerazione del chiamato”. 
 
15. All'art. 19, comma 2 la frase “Le numerazioni a  codice  89X  con
X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.” e' sostituita da “Fatto
salvo quanto previsto all'art. 20, le numerazioni a  codice  89X  con
X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.”. 
 
16. L'art. 20 e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 20 
(Ulteriori numerazioni per servizi a  sovrapprezzo:  numerazioni  per
                    collegamenti relativi ai POS) 
 
 1. Per  l'offerta  di  servizi  a  sovrapprezzo,  in  aggiunta  alle
numerazioni di cui al precedente art. 19, sono utilizzabili anche  le
numerazioni a codice  89111,  esclusivamente  per  collegamenti  dati
relativi a terminali  cosiddetti  POS  (Point  Of  Sale)  ovvero  per
collegamenti dati per altre applicazioni per le quali  il  numero  e'
composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall'utente. 
 
 2. La struttura di tali numerazioni e': 
 
            89111U1 U2 U3 U4 U5 con Ui =0÷9 e i=1÷5 
 
 3. Per le chiamate alle numerazioni  a  codice  89111  i  limiti  di
prezzo sono indicati nella tabella  1  dell'Allegato  1  al  presente
Piano. 
 
 4. I diritti d'uso delle numerazioni di  cui  al  presente  articolo
sono assegnati agli operatori per blocchi di dieci  numeri  contigui,
con l'ultima cifra da 0 a 9. 
 
 5. Il periodo di latenza per  le  numerazioni  di  cui  al  presente
articolo ha una durata di tre mesi.”. 
 
17. All'art. 21, il comma 2bis e' sostituito dal seguente: 
“2bis. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da
parte degli operatori avviene secondo criteri di  trasparenza  e  non
discriminazione, non e'  subordinato  a  preventiva  assegnazione  di
diritti d'uso,  ma  e'  comunicato  dall'operatore  all'Autorita'  ed
all'Amministrazione competente, di norma con almeno  quindici  giorni
di anticipo rispetto  alla  data  di  attivazione  del  servizio.  La
comunicazione include il prezzo praticato, la  descrizione  esaustiva
del servizio espletato, l'indicazione  del  soggetto  destinatario  e
delle finalita' della raccolta fondi, la  durata  della  campagna  di
raccolta. Per tali numerazioni non si applica il comma 1bis dell'art.
23.”. 
 
18. All'art. 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
“5. Il periodo di latenza per  le  numerazioni  di  cui  al  presente
articolo ha una durata di tre mesi, con l'eccezione delle numerazioni
di cui alla lettera e) del comma  1,  per  le  quali  il  periodo  di
latenza e' ridotto a quindici giorni.”. 
 
19. All'art. 28, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
“5. Il codice MNC (Mobile Network Code) e' un numero decimale  a  due
cifre e, in conformita' con quanto previsto dalla norma ITU-T  E.212,
e' utilizzato  all'interno  del  codice  IMSI  (International  Mobile
Subscriber Identity).”. 
“6. I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono
servizi  mobili  e  personali,  anche   di   tipo   specializzato   o
satellitari, servizi fissi anche integrati  con  il  mobile,  nonche'
dagli operatori mobili virtuali.”. 
 
20. L'art. 30 e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 30 
                    (Norme transitorie e finali) 
 
 1.  L'Autorita'  si  riserva  di  rivedere,   all'occorrenza   anche
limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la  suddivisione  del
territorio nazionale di cui al precedente articolo 7,  comma  1,  nel
rispetto   dei   principi   di   obiettivita',    trasparenza,    non
discriminazione e proporzionalita'. 
 
 2. L'Amministrazione  competente,  al  fine  di  consentire  in  via
transitoria la prosecuzione dell'interconnessione tra  gli  operatori
sulla base dell'analisi di codici a tre cifre,  assegna  fino  al  31
maggio 2012 la numerazione d'utente per servizi mobili e personali di
cui all'art. 8, comma 1, scegliendo il codice a quattro cifre 3XYZ in
un arco di numerazione individuato dal codice a tre cifre 3XY in  cui
non siano state effettuate assegnazioni ad altri operatori. 
La richiesta di assegnazione di diritti d'uso  della  numerazione  di
cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma
7, e' soggetta alla verifica che le numerazioni non utilizzate, nella
effettiva disponibilita' del richiedente per i  propri  clienti,  sia
inferiore alla dimensione  di  un  blocco.  Ai  fini  della  predetta
verifica, nel caso di richiesta di assegnazione per l'uso da parte di
clienti di altro operatore,  il  richiedente  indica  all'atto  della
richiesta l'operatore cui e' destinata la numerazione. 
 
 3. Ferme restando le assegnazioni gia' effettuate e  quelle  di  cui
all'art. 8, comma 8, l'Amministrazione competente effettua,  fino  al
31 maggio 2012, nuove assegnazioni di codici Routing Number anche nel
formato: 
 
               3XY con X=0÷9 e Y=0÷9. 
 
L'Amministrazione competente, inoltre,  nell'assegnare  i  codici  di
Routing Number di cui all'articolo 8, comma 8,  riserva  fino  al  31
ottobre 2012, per l'eventuale assegnazione  ai  rispettivi  operatori
assegnatari che ne facciano richiesta entro il predetto termine, quei
codici 73XY che si ottengono anteponendo la  cifra  7  ai  codici  di
Routing Number gia' assegnati nel formato 3XY. Inoltre,  fino  al  31
maggio 2012, non assegna codici  73XY  corrispondenti  a  codici  3XY
disponibili al momento della richiesta. 
 
 4. Fino al 31 maggio 2012 sono utilizzati Routing Number con formato
3XY. Dal 1 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 possono  essere  utilizzati
Routing Number con formato sia 3XY sia 73XY. Dal 1 novembre 2012 sono
utilizzati esclusivamente Routing Number con formato 73XY. 
 
 5. In fase di prima applicazione, per quanto riguarda l'assegnazione
delle  numerazioni  di  utente  e  dei  codici  per  Routing  Number,
l'Amministrazione  competente  acquisisce   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  disciplina  (delibera   n.
74/10/CIR) le richieste da parte degli operatori e, nel caso  che  la
quantita' di numerazioni richieste risulti inferiori  alla  quantita'
delle risorse disponibili, procede entro i successivi  trenta  giorni
all'assegnazione. Nel caso  contrario,  l'Amministrazione  competente
procede  all'assegnazione  nei  confronti  dei  soli  operatori  gia'
autorizzati  all'entrata  in  vigore  della  presente  disciplina  in
qualita' di operatori mobili virtuali,  eventualmente  tenendo  conto
della numerosita' della base clienti del servizio  mobile  dichiarata
al  momento  della  richiesta  stessa,   escludendo   gli   operatori
richiedenti che non  hanno  ancora  clienti.  In  quest'ultimo  caso,
l'Autorita' si riserva di valutare la situazione  ed,  eventualmente,
rivedere le disposizioni relative alla decade 3,  anche  rispetto  ai
tempi di attuazione, al fine di rendere la disponibilita' di  risorse
adeguata alle esigenze. 
 
 6. L'Autorita' si riserva di rivedere le disposizioni  dell'art.  8,
comma 7, relative all'accesso diretto alla segreteria  telefonica  da
parte degli utenti ed al servizio  di  trasferimento  della  chiamata
alla segreteria telefonica, alla luce degli sviluppi  del  mercato  e
della disponibilita' delle risorse, al fine di individuare  modalita'
idonee a consentire lo svolgimento  della  prestazione  da  parte  di
tutti gli operatori assicurando nel contempo un uso efficiente  della
numerazione. 
 
 7. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per  la
fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire  dal
1° febbraio 2010. Fino a tale  data  e'  consentita  la  prosecuzione
delle utilizzazioni di numeri  a  codice  4  in  atto  alla  data  di
pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione
di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a  sovrapprezzo  solo  in
coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine  di  tutelare  gli
utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura  di
servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a  codice  4
utilizzati dagli operatori alla  data  del  24  luglio  2008  per  la
fornitura di servizi tramite  SMS/MMS  e  trasmissione  dati.  Per  i
numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24  luglio
2008, fino al 31 luglio 2010 e' consentito  fornire  in  risposta  un
messaggio fonico pre-registrato, nel caso di servizi in fonia, ovvero
un SMS nel caso di servizi  SMS/MMS  e  dati,  recante  l'indicazione
della numerazione sulla quale il medesimo servizio e' disponibile ed,
eventualmente, delle nuove modalita' di fruizione. Fino al 30  aprile
2010  e'  consentito  inoltre  re-instradare,  sia  le  comunicazioni
SMS/MMS e dati  sia  le  chiamate  in  fonia,  verso  le  numerazioni
mediante le quali prosegue il medesimo servizio. 
 
 8. Gli operatori rendono disponibile la prestazione di blocco  delle
comunicazioni  realizzate  tramite  SMS/MMS  e   trasmissione   dati,
relative a servizi  a  sovrapprezzo  offerti  su  decade  4,  di  cui
all'art. 21, in  conformita'  alle  disposizioni  che  regolano  tale
prestazione. Gli operatori ed i fornitori di contenuti  sottoscrivono
un  codice  di  autoregolamentazione  che,  oltre  a   prevedere   le
necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la  definizione
uniforme e comune tra i vari operatori di prassi  per  l'informazione
sui  prezzi  dei  servizi,   sulle   modalita'   di   attivazione   e
disattivazione dei servizi stessi e  della  predetta  prestazione  di
blocco delle comunicazioni. 
 
 9. E' consentita la prosecuzione dell'utilizzo dei numeri  a  codice
196 gia' assegnati per servizi  definiti  di  comunicazione  sociale.
L'Autorita' si riserva di rivedere l'uso di  tale  codice,  anche  in
relazione agli sviluppi per l'accesso ai servizi  di  analoga  natura
all'uso dei numeri armonizzati  europei  a  valenza  sociale  e  agli
sviluppi in ambito comunitario di tale tipologia di numeri. 
 
 10. Per i servizi di  chiamate  di  massa  sono  utilizzabili  dagli
operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo
nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al  distretto
di Milano ed al distretto di Roma. Il  prezzo  massimo  per  chiamata
applicabile corrisponde al prezzo della  chiamata  inter-distrettuale
del  piano  tariffario  sottoscritto  dal  cliente,  e  non   trovano
applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui  servizi  a
sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale  numerazioni  geografiche  sono
assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con  le  ultime
tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due
blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per  tali  numerazioni
ha una durata di tre mesi. 
 
 11. Il codice 456 e' riservato al servizio gratuito  di  trasparenza
tariffaria. 
 
 12. La societa' Poste Italiane  S.p.A.  e'  abilitata  a  proseguire
l'uso del codice a tre cifre “186” per l'espletamento del servizio di
dettatura telegrammi, fino al verificarsi della  condizione  prevista
dal comma 7 dell'articolo 13. 
 
 13.  La  gestione  dei  nomi  a  dominio   “.e164.arpa”   utilizzati
nell'ambito di ENUM nonche' le regole per l'utilizzo del sistema ENUM
per l'indirizzamento e l'instradamento sono  definiti  dall'Autorita'
con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle  esigenze
di mercato.” 
 
21. All'allegato 1, la Tabella 2 e'  soppressa  e  la  Tabella  1  e'
sostituita dalla seguente: 
 
 
 “Tabella  1:  Soglie  di  prezzo  massimo.  I  valori  indicati  non
includono l'IVA. 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
NOTA: In caso di articolazione del prezzo in fasce orarie, il  valore
medio del prezzo computato rispetto alle ore complessive di fascia di
picco ed alle ore complessive di fascia  di  fuori  picco,  nell'arco
temporale settimanale, deve essere inferiore alla  soglia  di  prezzo
massimo.”