IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE, 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
              CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
 
   Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  con  particolare  riguardo   all'articolo   3-septies
concernente l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001; 
    
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri»,  che  trasferisce  le
competenze in  materia  di  politiche  sociali  e  di  assistenza  al
Ministero della solidarieta' sociale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n.  298  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007 - 2009»; 
    
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2007)»  che,  al  fine  di  garantire
l'attuazione dei livelli essenziali delle  prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto  il  territorio  nazionale  con  riguardo  alle
persone non autosufficenti,  istituisce  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale  un  fondo  denominato   Fondo   per   le   non
autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006,  n.
296,  che  dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 2, comma 465, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le
non autosufficienze e' incrementato di euro 100  milioni  per  l'anno
2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni  urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008, n.  121,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  e
l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente  del
Consiglio dei  Ministri»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente,  la  denominazione  «Ministro  delle   politiche   per   la
famiglia»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale il  Sottosegretario  di  Stato  sen.  Carlo
Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  relativamente  alla  materia
delle politiche della famiglia; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  che  individua  la  trasparenza,  anche   con   riferimento
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali, come «livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «L'istituzione  del
Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione
«Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali»  in  luogo  della
precedente «Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali». 
  Visto l'art. 2, comma 102, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010), che dispone che il Fondo per le
non autosufficienze e' incrementato di euro 400  milioni  per  l'anno
2010; 
    
    
  Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191 che, a decorrere dal 1 gennaio 2010,  abroga  l'art.  5  della
legge 30 novembre 1989,  n.  386  relativo  alla  partecipazionedelle
province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi
speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010, 
  Considerata l'intesa tra la Regione Emilia  Romagna  e  la  Regione
Marche per l'attuazione della legge 3 agosto  2009,  n.  117  recante
«Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche  e  loro
aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia
di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»
che all'articolo 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato
di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna,  le
rispettive percentuali di riparto delle risorse del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali  destinate  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome, percentuali rilevanti in quota parte anche per  il  riparto
del Fondo per le non autosufficiente; 
  Acquisita in data 8 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficiente»  per
l'anno 2010, pari ad curo 400 milioni, sono attribuite  alle  Regioni
per le finalita' di cui all'articolo 2 e, per una quota pari al  5  %
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni avviene secondo le  quote
riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2010 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di  servizi  per  la
non autosufficienza: 
    a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore  a
75 anni, nella misura del 60 %; 
    b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 20,  comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. 
  Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni  successivi
sulla base delle esigenze che si determineranno  con  la  definizione
dei livelli essenziali delle  prestazioni  sociali,  con  particolare
riferimento alle persone non autosufficienti.