IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recante  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato  inserito  nel  citato
regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal
1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 riguardo  le  denominazioni  di  origine
protetta e le  indicazioni  geografiche,  le  menzioni  tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti  del  settore
vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  479/2008
per quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette  e  le
indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8  aprile
2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento,  da  parte  del
Ministero, dei consorzi di tutela delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto in  particolare  l'art.  17,  comma  9,  del  citato  decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 che prevede che con decreto  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  vengano
stabilite le condizioni per  consentire  ai  consorzi  di  tutela  di
svolgere le attivita' di cui allo stesso art. 17; 
  Considerato che l'art. 17 di cui sopra  prevede  che  il  Ministero
possa conferire al Consorzio di tutela  il  compito  di  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore  e  cura   generale   degli   interessi   relativi   alla
denominazione tutelata  nei  confronti  dei  soci  e,  qualora  siano
rispettate le previsioni di cui al comma 4 del citato art. 17,  anche
nei confronti  di  tutti  i  soggetti  viticoltori,  vinificatori  ed
imbottigliatori  della  denominazione  sottoposti   al   sistema   di
controllo di cui al decreto legislativo  n.  61/2010,  anche  se  non
aderenti al consorzio; 
  Considerato che il medesimo art. 17 prevede  che  il  Consorzio  di
tutela   possa   svolgere   azioni   di   vigilanza   da    espletare
prevalentemente  alla  fase  del  commercio,  in  collaborazione  con
l'Ispettorato centrale per la tutela  della  qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo  con  le  regioni  e
province autonome; 
  Ritenuto pertanto opportuno disciplinare compiutamente le modalita'
di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura  generale  degli  interessi  relativi  alla  denominazione,  dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, nonche'  a  svolgere  azioni  di  vigilanza  di
mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio; 
  Ritenuto inoltre opportuno disciplinare compiutamente le  modalita'
di  conferimento  dell'incarico   ai   consorzi   di   tutela   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla  denominazione  anche  nei  confronti  di   tutti   i   soggetti
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  della  denominazione
sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto  legislativo  n.
61/2010, nonche'  a  svolgere  azioni  di  vigilanza  di  mercato  da
espletare prevalentemente alla fase del commercio; 
  Sentite le regioni e province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in
apposite  riunioni  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. I consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai  sensi  dell'art.
2602 e  seguenti  del  codice  civile  fra  i  soggetti  viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori  della  denominazione  sottoposti  al
sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010. 
  2. Le percentuali di rappresentanza  relative  alla  produzione  di
competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate  al
successivo comma sono determinate considerando la produzione  oggetto
di lavorazione di una  qualsiasi  fase  della  filiera  (viticoltura,
vinificazione  ed  imbottigliamento),  fatto  salvo  il  divieto   di
considerare piu'  di  una  volta  il  prodotto  originato  dalle  uve
ottenute dai medesimi vigneti iscritti. 
  3. I consorzi di tutela, su  incarico  conferito  con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  svolgono
le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61
dell'8 aprile 2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il
40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della  relativa  DOP  o
IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato  negli  ultimi
due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le  funzioni
erga omnes di cui all'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo
n. 61 dell'8 aprile 2010. 
  4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 3 deve essere
composto  per  almeno  il  20%  da  fasi  produttive  diverse   dalla
viticoltura. 
  5. I  consorzi  di  tutela  di  cui  al  precedente  comma  3  sono
riconosciuti  quali  organizzazioni   interprofessionali   ai   sensi
dell'art. 125-sexdecies, paragrafo  1,  lettera  b)  e  paragrafo  2,
secondo comma, del Reg. (CE) 1234/2007.