IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo n. 164/2000; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il quale all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale e, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l'aggiornamento del disciplinare; Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all'art. 13, commi 1 e 2 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, emani le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale e il loro aggiornamento in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, all'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all'art. 11, comma 1, prevede che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo; Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; Vista la legge n. 239/2004 che all'art. 1, comma 60, prevedeva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, rubricato «Utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia», anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, ove stabilita per legge, e che la norma a cui si rinvia dispone che la concessione di stoccaggio di gas naturale e' conferita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata; Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 33, il quale abroga l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e il comma 32 il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 27 si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 «Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi», come sostituito dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, recante «Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo» nel quale sono previste le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97, recante i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128, recante i criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita'; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, e la circolare interministeriale 21 ottobre 2009 di indirizzo per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 3 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2005, n. 272, recante criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194; Considerate le deliberazioni della Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 119/05, n. 50/06, ARG/GAS n. 165/09, ARG/GAS n. 184/09 e loro modifiche ed integrazioni; Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 agosto 2005, con l'adozione di un nuovo disciplinare in armonia con il dettato costituzionale e in conformita' delle norme sopra richiamate; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per il conferimento delle concessioni di stoccaggio sotterraneo del gas naturale in giacimenti od unita' geologiche profonde e approva il disciplinare tipo sulle modalita' amministrative e tecniche di svolgimento delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi di qualita' che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico. 2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonche' gli ulteriori servizi che possono essere offerti dai concessionari agli utenti del sistema. 3. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero puo' stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell'azione amministrativa e di vigilanza delle attivita' in terraferma, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 4. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministro puo' stipulare accordi con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali in materia di funzioni amministrative relative allo stoccaggio in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria.