IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del  sig.  Rachid  Chabki,  cittadino  marocchino,
diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di  fine  corso  di
formazione  -  acconciatura  donna-uomo  -  rilasciato  dalla  Scuola
privata «ASMAA» di acconciatura di Casablanca (Marocco) della  durata
di 1 anno per  1800  ore  con  tirocinio,  unitamente  all'esperienza
professionale maturata in  qualita'  di  lavoratore  dipendente,  per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della  legge  17
agosto  2005,  n.  174,   recante   "Disciplina   dell'attivita'   di
acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  del
mercato interno»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.
286»; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione
europea,  come  richiamato  dall'art.  60,  comma  3,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione  del  giorno  9
novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo  a  quello  prodotto
dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto  legislativo
n. 59/2010, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa,
in  virtu'   della   completezza   della   formazione   professionale
documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confesercenti- FIEPET e della Confartigianato; 
  Visto che l'art. 16, comma 5  del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza dei servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Rachid Chabki, cittadino marocchino, nato  a  Casablanca
(Marocco) in data 9 settembre 1974,  e'  riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa,  unitamente  all'esperienza  professionale
maturata,  quale  titolo  valido  per  lo   svolgimento   in   Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge  n.  174/2005  e
del decreto legislativo n. 59/2010, senza  l'applicazione  di  alcuna
misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza  della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206. 
    Roma, 18 gennaio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio