IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3,  e
4 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della  direttiva  2005/36/CE,  relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Considerate le competenze  attribuite  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera e), del decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  al
Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206,  il  quale  prevede,  in  caso  di  differenze
sostanziali, la possibilita' che il prestatore di servizi occasionali
e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento  di  una
specifica prova attitudinale; 
  Visto l'articolo 22 del predetto  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206,  il  quale,  in  presenza  di  determinate  condizioni,
subordina  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  abilitante
all'esercizio di un'attivita' professionale conseguito in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, al compimento di una misura  compensativa
consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in
un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni; 
  Visto, altresi', l'articolo  23,  comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  il  quale  stabilisce  che  le
Autorita' competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono
un elenco  delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra  la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta  dal
richiedente, non  sono  contemplate  dai  titoli  di  formazione  del
richiedente; 
  Considerata, secondo quanto previsto all'articolo 24  del  predetto
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di  definire,
con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento  alle  singole
professioni, le procedure necessarie per assicurare  lo  svolgimento,
la  conclusione,  l'esecuzione  e   la   valutazione   delle   misure
compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
  Visto l'articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del  2007,  n.
206,  il  quale  demanda  ad  apposito   decreto   ministeriale   non
regolamentare la  determinazione  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti
dall'attuazione delle misure previste dagli  articoli  11  e  23  del
decreto medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, -  serie
generale -  concernente  la  determinazione  degli  oneri  aggiuntivi
derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli  11  e
23 del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  ai  fini  del
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto l'articolo 60, comma 3, del decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  che  stabilisce  che  il  riferimento   ai   decreti
legislativi 27 gennaio  1992,  n.  115  e  2  maggio  1994,  n.  319,
contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del
decreto legislativo n. 206 del 2007,  fermo  restando  l'attribuzione
all'autorita'  competente  di  cui   all'articolo   5   del   decreto
legislativo medesimo della scelta dell'eventuale misura  compensativa
da applicare al richiedente; 
  Ritenuto di definire, con riferimento alle  professioni  di  medico
chirurgo,  medico  specialista,   medico   veterinario,   farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico  sanitario  di  radiologia
medica, infermiere, le procedure relative all'esecuzione delle misure
compensative, ai sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
  Sentite le Federazioni degli Ordini  e  Collegi  delle  professioni
sanitarie  dei   medici   chirurghi,   medici   specialisti,   medici
veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi,  ostetriche,  tecnici
sanitari di radiologia medica, infermieri; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400; 
  Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  14
dicembre 2009; 
  Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010
di comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; 
  Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio  2010  con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica  il  nulla
osta all'ulteriore corso; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206; 
    b) «richiedente» il cittadino comunitario che  domanda,  ai  fini
dell'esercizio, in Italia,  delle  professioni  di  medico  chirurgo,
medico  specialista,  medico  veterinario,  farmacista,  odontoiatra,
psicologo,  ostetrica,  tecnico  sanitario  di   radiologia   medica,
infermiere, il  riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dallo  Stato
membro di origine attestante  una  formazione  professionale  al  cui
possesso la legislazione del medesimo  Stato  subordina  l'accesso  o
l'esercizio della professione; 
    c) «Conferenza dei servizi» la  Conferenza  dei  servizi  di  cui
all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo  9  novembre  2007,
indetta  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per  la
valutazione dei titoli professionali. 
    d) «Ministero» il Ministero della salute. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 della
          legge  25   gennaio   2006,   n.   29   (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n. 32, S.O. n. 34: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. 
              2. (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione della  direttiva  2003/123/CE,  della  direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE, della  direttiva  2004/50/CE,  della  direttiva
          2004/54/CE, della  direttiva  2004/80/CE,  della  direttiva
          2004/81/CE, della  direttiva  2004/83/CE,  della  direttiva
          2004/113/CE della  direttiva  2005/14/CE,  della  direttiva
          2005/19/CE, della  direttiva  2005/28/CE,  della  direttiva
          2005/36/CE e  della  direttiva  2005/60/CE  sono  corredati
          dalla relazione tecnica di cui all'art.  11-ter,  comma  2,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Su di essi  e'  richiesto  anche  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
          pareri  definitivi  delle  Commissioni  competenti  per   i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni.». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  5,  comma  1,
          lettera e); 11, comma 4; 22; 23, comma 3; 24; 25; 60, comma
          3,  del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          di  adesione  di  Bulgaria  e  Romania),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261. 
              «Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a) - d) (omissis); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie;». 
              «4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          dalle norme nazionali, nella misura in cui tale  differenza
          sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla  sanita'
          pubblica,  il  prestatore  puo'  colmare  tali   differenze
          attraverso  il   superamento   di   una   specifica   prova
          attitudinale, con oneri a carico  dell'interessato  secondo
          quanto previsto dall'art. 25.  La  prestazione  di  servizi
          deve poter essere effettuata entro il mese successivo  alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3.». 
              «Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il  riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                a) se la durata della formazione da  lui  seguita  ai
          sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno  un
          anno a quella richiesta in Italia; 
                b)  se  la  formazione  ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                c) se la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la differenza e'  caratterizzata  da  una
          formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
          relativa  a  materie  sostanzialmente  diverse  da   quelle
          dell'attestato di competenza o del titolo di formazione  in
          possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3.  Con  decreto  dell'autorita'  competente   di   cui
          all'art.  5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri  -  Dipartimento  per   il   coordinamento   delle
          politiche comunitarie, sono individuate  altre  professioni
          per le quali la prestazione di consulenza o  assistenza  in
          materia  di  diritto  nazionale  costituisce  un   elemento
          essenziale e costante dell'attivita'. 
              4. Nei casi di cui al  comma  1  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale se: 
                a) riguarda casi nei  quali  si  applica  l'art.  18,
          lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
          riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art.  18,  comma  1,
          lettera f), qualora il migrante  chieda  il  riconoscimento
          per  attivita'  professionali  esercitate   da   infermieri
          professionali  e  per  gli  infermieri   specializzati   in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma  1,  lettera
          g); 
                b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
          a), per  quanto  riguarda  attivita'  esercitate  a  titolo
          autonomo o con funzioni direttive in una  societa'  per  le
          quali  la  normativa  vigente  richieda  la  conoscenza   e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6. L'applicazione del comma 1 comporta  una  successiva
          verifica sull'eventuale esperienza professionale  attestata
          dal richiedente al  fine  di  stabilire  se  le  conoscenze
          acquisite nel corso di detta  esperienza  professionale  in
          uno Stato membro o in un Paese  terzo  possano  colmare  la
          differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7. Con decreto del  Ministro  interessato,  sentiti  il
          Ministro per le politiche europee e i  Ministri  competenti
          per  materia,  osservata  la   procedura   comunitaria   di
          preventiva comunicazione agli altri  Stati  membri  e  alla
          Commissione  contenente  adeguata   giustificazione   della
          deroga, possono essere individuati altri casi per  i  quali
          in  applicazione  del  comma  1  e'  richiesta   la   prova
          attitudinale. 
              8. Il decreto di cui al comma 7 e'  efficace  tre  mesi
          dopo la sua comunicazione alla Commissione europea,  se  la
          stessa  nel  detto  termine   non   chiede   di   astenersi
          dall'adottare la deroga.». 
              «3. Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco  delle
          materie che, in base ad  un  confronto  tra  la  formazione
          richiesta sul territorio nazionale e quella  posseduta  dal
          richiedente, non sono contemplate dai titoli di  formazione
          del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
          quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e'  una
          condizione essenziale per poter esercitare  la  professione
          sul territorio dello Stato. Lo status del  richiedente  che
          desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale  e'
          stabilito dalla normativa vigente.». 
              «Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative).  -  1.
          Con riferimento  all'art.  5,  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono   definite,   con
          riferimento  alle   singole   professioni,   le   procedure
          necessarie per assicurare lo svolgimento,  la  conclusione,
          l'esecuzione e la valutazione  delle  misure  di  cui  agli
          articoli 23 e 11.». 
              «Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli eventuali
          oneri aggiuntivi  derivanti  dall'attuazione  delle  misure
          previste  dagli  articoli   11   e   23   sono   a   carico
          dell'interessato  sulla  base  del  costo   effettivo   del
          servizio, secondo modalita' da stabilire  con  decreto  del
          Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              «3. Il riferimento ai decreti  legislativi  27  gennaio
          1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto  nell'art.
          49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto 1999, n. 394, si intende fatto  al  titolo  III  del
          presente decreto; tuttavia resta  attribuito  all'autorita'
          competente di cui all'art.  5  la  scelta  della  eventuale
          misura compensativa da applicare al richiedente.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Attuazione del testo unico delle disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma  6,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.286),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258
          S.O. n. 190. 
              - Si riporta il testo dell'art 17, comma  3,  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214, S.O. n. 86: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».