IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  che
stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  la
riduzione dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie  professionali  nel  limite  complessivo  di  un
importo pari alle risorse originate da un  tasso  di  incremento  del
gettito contributivo  complessivo  relativo  alla  gestione  unitaria
dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo  per  l'anno  2007
superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno  lordo
indicato  per  il  medesimo  anno  nella  relazione   revisionale   e
programmatica per l'anno  2007  e,  comunque,  non  superiore  a  300
milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
stabilisce che la  riduzione  dei  premi  di  cui  al  comma  780  e'
prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola  con  tutti  gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,
e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di  settore,
le quali: 
    a)  abbiano  adottato  piani  pluriennali  di   prevenzione   per
l'eliminazione delle fonti di rischio e per  il  miglioramento  delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,  concordati
da associazioni dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  territoriale,  anche
all'interno di enti bilaterali,  e  trasmessi  agli  Ispettorati  del
lavoro; 
    b) non abbiano registrato infortuni nel biennio  precedente  alla
data della richiesta di ammissione al beneficio; 
  Vista la nota  preliminare  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 103324 del 3 settembre 2008; 
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009; 
  Vista  la  delibera  del  Presidente  -  Commissario  straordinario
dell'INAIL n. 32 del 27 luglio 2010 con la quale viene  stabilita  la
riduzione spettante alle imprese artigiane nella misura del 1,88% per
l'anno 2009 e del 2,10% per l'anno 2010,  sull'ammontare  complessivo
dei premi per l'assicurazioni contro gli infortuni sul  lavoro  e  le
malattie professionali dovuti per l'anno 2009 e 2010  che  rispettino
le condizioni di cui all'art. 1, comma 781 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Considerata la nota INAIL n. 9217 del 13 ottobre 2009; 
  Visto il  parere  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota
14788 del 25 febbraio 2010; 
  Visto il  parere  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota
75466 del 7 settembre 2010; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 781,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, la riduzione dei premi di cui al comma 780  e'
prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola  con  tutti  gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,
e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore; 
  Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra,  sostituire  il   decreto
ministeriale 27 marzo 2009 alla luce dei criteri di concessione della
riduzione del premio di cui alle note richiamate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai  sensi  dell'art.
1, comma 780 e comma 781, lettera b), della legge 27  dicembre  2006,
n. 296  sull'ammontare  complessivo  dei  premi  per  l'assicurazione
contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  e'
stabilita in misura pari al 2% per l'anno 2008, del 1,88% per  l'anno
2009 e del 2,10% per l'anno 2010. 
  Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2009.