L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge  5  febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2011  ai  sensi  dell'art.  65,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448  (assegno  al  nucleo
familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 (assegno  di  maternita')  e'  pari  al  1,6  per  cento
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2011). 
    Pertanto: 
      a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65, comma 4, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448  e  successive
modifiche e integrazioni, da corrispondere agli  aventi  diritto  per
l'anno 2011, se spettante nella misura intera, e'  pari  a  € 131,87;
per le domande relative al medesimo anno, il  valore  dell'indicatore
della  situazione  economica,  con  riferimento  a  nuclei  familiari
composti da cinque componenti e'  pari  a  €  23.736,50  (per  nuclei
familiari  con  diversa  composizione,  il  requisito  economico   e'
riparametrato sulla base della  scala  di  equivalenza  prevista  dal
decreto legislativo n. 109/1998, rif. comma  1,  art.  65,  legge  n.
448/1998); 
      b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74  della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2011,  per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e  le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a € 316,25; per le domande  relative  al  medesimo  anno,  il  valore
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a  nuclei
familiari composti da tre componenti, e' pari a € 32.967,39.