IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  30  ottobre
1974, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  origine
controllata dei vini«Primitivo di Manduria» ed e' stato approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela  del  primitivo
di Manduria intesa ad ottenere il riconoscimento della  Denominazione
di origine controllata e garantita del vino  «Primitivo  di  Manduria
Dolce Naturale»; 
  Visto il parere favorevole della Regione Puglia sulla sopra  citata
istanza; 
  Visti  i  risultati  dell'accertamento  del  «particolare   pregio»
avvenuto in data 8 novembre 2010  a  Manduria  -  Uggiano  Montefusco
(Taranto); 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Manduria - Uggiano Montefusco  (Taranto)
in data 8 novembre 2010, con la partecipazione di  rappresentanti  di
Enti, organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 6 del 10 gennaio 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione di origine controllata e garantita del vino  «Primitivo
di  Manduria  Dolce  Naturale»  ed  all'approvazione   del   relativo
disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Denominazione di origine controllata dei vini  «Primitivo  di
Manduria» tipologia «Dolce naturale», riconosciuta  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre  1974,  e'  riconosciuta  come
Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Primitivo  di
Manduria Dolce Naturale»  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso  al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione di origine controllata e  garantita  «Primitivo
di Manduria Dolce Naturale» e' riservata al vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 
  3. La Denominazione di origine controllata «Primitivo di  Manduria»
tipologia «Dolce Naturale», di cui al citato decreto  del  presidente
della Repubblica del 30 ottobre  1974,  deve  intendersi  revocata  a
decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto,  fatti  salvi
tutti gli effetti determinati.