LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo
Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di seguito «Testo Unico»). In particolare, visti gli articoli: 
    - 6, comma 1, lettera a) del Testo Unico,  che  attribuisce  alla
Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob,  disposizioni
aventi a  oggetto,  tra  l'altro,  l'adeguatezza  patrimoniale  e  il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
    - 12, comma 1 del Testo Unico, che prevede che la Banca  d'Italia
impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al
complesso dei  soggetti  appartenenti  al  gruppo  di  SIM  aventi  a
oggetto, fra l'altro, le materie dell'art. 6, comma 1, lettera a); 
    - 12, comma 2 del Testo Unico, che prevede che la  capogruppo  di
un gruppo di SIM emani disposizioni alle  componenti  il  gruppo  per
l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia; 
  Considerata  l'esigenza  di  recepire  le  direttive  2009/27/CE  e
2009/83/CE della Commissione e 2009/111/CE del Parlamento  Europeo  e
del Consiglio che modificano le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del
14  giugno  2006,  relative  all'accesso  all'attivita'  degli   enti
creditizi e al suo esercizio  e  all'adeguatezza  patrimoniale  delle
banche e delle imprese di investimento; 
  Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del  24
ottobre 2007, contenente  il  Regolamento  in  materia  di  vigilanza
prudenziale per le SIM (di seguito, «Regolamento»); 
  Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 23, comma
2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 
  Sentita la Consob; 
 
                                Emana 
 
l'unito  provvedimento  che  modifica  il  Regolamento  della   Banca
d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM. 
  Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 marzo 2011. 
    Roma, 18 febbraio 2011 
 
                                    Il direttore generale: Saccomanni