IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento CE n. 1263 della  Commissione  del  1°  luglio
2006 con il quale e' stata iscritta nel registro delle  denominazioni
di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  la
denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»; 
  Considerato che, e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9  del
Regolamento  (CE)  n.  510/06  una  modifica  del   disciplinare   di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 217 della Commissione  del
1° marzo 2011, e' stata accolta la  modifica  di  cui  al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente vigente, a seguito  della  registrazione  della  modifica
richiesta,  della  D.O.P.  «Robiola  di  Roccaverano»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della Denominazione di  origine  protetta  «Robiola  di
Roccaverano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione  del
Regolamento (UE) n. 217 del 1° marzo 2011. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine protetta «Robiola di Roccaverano», sono  tenuti  al  rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 8 marzo 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari