IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  della prevenzione e comunicazione 
 
  Vista la nota pervenuta in data 12 luglio  2010  con  la  quale  il
sindaco del Comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto di  poter  riportare
sulle etichette dell'acqua minerale naturale  denominata  «Eva  Rocce
Azzurre», che sgorga nell'ambito dell'omonima  concessione  mineraria
sita nel comune di Rovegno  (Genova),  l'indicazione  concernente  la
preparazione degli alimenti dei neonati; 
  Esaminata la documentazione prodotta dalla societa'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; 
  Visti il decreto interministeriale salute - Attivita' produttive 11
settembre  2003  e  il  decreto  ministeriale   29   dicembre   2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione
delle Comunita' europee; 
  Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2007, n. 3769, con il quale
e' stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Eva Rocce Azzurre; 
  Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanita',  nella
seduta  del  15   febbraio   2011,   sulla   base   della   relazione
clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che  l'allattamento
al seno e' da preferire e che quanto  di  seguito  formulato  sia  da
prendersi in considerazione nei casi ove cio' non sia possibile»,  ha
espresso parere favorevole  in  merito  alla  dicitura  «puo'  essere
utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto  4,  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n.  105,  puo'  essere  riportata  sulle
etichette  dell'acqua  minerale  naturale   denominata   «Eva   Rocce
Azzurre», che sgorga nell'ambito dell'omonima  concessione  mineraria
sita nel Comune di Rovegno (Genova), condizionata senza l'aggiunta di
anidride carbonica, e' la seguente: «L'allattamento  al  seno  e'  da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale
puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta  richiedente  ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio. 
    Roma, 3 marzo 2011 
 
                                     Il capo del dipartimento: Oleari