IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         Dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
citato decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella  A)  allegata  al  decreto  direttoriale  30  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, alle tabelle
B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
2002, alla tabella C), allegata al decreto  direttoriale  25  ottobre
2005 e successive integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 255 del 2 novembre 2005 e alla  tabella  E)  allegata  al  decreto
direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
151 del 1° luglio 2010; 
  Viste le istanze con le quali la JT International Italia s.r.l.  ha
chiesto, per conto della  JT  International  SA,  l'iscrizione  nella
tariffa di vendita della marca di sigarette «Camel» e della marca  di
sigarette «Glamour», la Maga Team Srl ha chiesto, in nome e per conto
della Swedish Match Cigars BV, l'iscrizione nella tariffa di  vendita
delle marche di sigaretti «Salsa», la J Cortes Cigars N.V. ha chiesto
l'iscrizione nella  tariffa  di  vendita  della  marca  di  sigaretti
«Amigos», la Gutab Trading s.rl. ha chiesto,  in  nome  e  per  conto
della Heupink & Bloemen, l'iscrizione nella tariffa di vendita  della
marca di sigarette «Free Jack», la Manifatture Sigaro Toscano Spa  ha
chiesto l'iscrizione nella tarifa di vendita della  marca  di  sigari
«Toscanello»,  la  Continental   Tobacco   Italy   Srl   ha   chiesto
l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca  di  trinciato  per
pipa «Dover»; 
  Considerato  che  occorre  inserire  un  nuovo  condizionamento  di
trinciati, richiesto per l'iscrizione in  tariffa  dalla  Continental
Tobacco Italy Srl, nell'art. 2, primo comma, lettera b)  del  decreto
direttoriale 22 febbraio 2002; 
  Vista l'istanza del 3  febbraio  2011  con  la  quale  il  curatore
fallimentare  della  societa'  Italian  Blends  Srl  ha  chiesto   la
radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune  marche  di
trinciati per pipa iscritte in tariffa dalla societa' medesima; 
  Considerato, inoltre, che occorre procedere,  in  conformita'  alle
richieste inoltrate dalle Societa'  suindicate,  ai  sensi  dell'art.
39-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  all'inserimento  e  alla
variazione dell'inserimento di alcune  marche  di  tabacchi  lavorati
nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata  al  decreto
direttoriale 30 dicembre 2010, alla tabella B), allegata  al  decreto
direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni  e  alla
tabella C), allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e
successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'art. 2, primo comma, lettera b) del  decreto  direttoriale  22
febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del  decreto  direttoriale
25 febbraio, e' aggiunto il condizionamento in scatola, busta o altro
involucro da 29 grammi.