IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1   del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio  di
previsione, con  modalita'  da  fissarsi  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale  dei   comuni
italiani (A.N.C.I.), l'Unione  delle  province  d'Italia  (U.P.I.)  e
l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed   enti   della   montagna
(U.N.C.E.M.); 
  Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011, pubblicato  nel
Supplemento Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo
2011, con cui sono stati approvati i modelli  di  certificazione  del
bilancio di previsione per l'anno  2011  e  stabiliti  i  termini  di
presentazione della certificazione stessa; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  16  marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26  marzo  2011  e  che
proroga al 30  giugno  2011  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione per l'anno 2011; 
  Considerato che da tale proroga del bilancio di previsione consegue
anche l'esigenza di differire i termini per  la  presentazione  della
certificazione; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2011,  n.  23  pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale  n.  63  del  23   marzo   2011,   recante
«Disposizioni in materia di federalismo  fiscale  municipale»  e  dal
quale consegue la necessita' di integrare alcune voci  contabili  del
certificato di bilancio di previsione 2011 al fine di considerare  le
nuove voci di entrata attribuite ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3  del  decreto  ministeriale  15  febbraio
2011, la data prevista per la richiesta alla Direzione centrale della
finanza locale della Userid e  della  password  necessari  per  poter
accedere alla trasmissione  elettronica  del  certificato  (TBEL)  e'
differita al 2 maggio 2011. 
  2. Al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 2  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale 15 febbraio 2011, la data del 28 aprile 2011 -  prevista
per la trasmissione della certificazione  tramite  posta  elettronica
certificata - e' differita al 28 luglio 2011; 
  3. Il solo quadro 2 delle Entrate concernente il  modello  previsto
per comuni e unioni di comuni e' integrato e parzialmente  modificato
nel testo riportato in allegato  al  presente  decreto  e  che  va  a
sostituire  il  corrispondente  quadro  contenuto  nel  modello  gia'
approvato con il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
                                         Il direttore centrale: Verde