IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare: l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi; l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime; d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma; Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 dello stesso decreto: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente; Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto; Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed e' attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di abbandono; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera d); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare; Considerata la continua evoluzione della tecnologia, e in particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici; Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri dell'Unione europea; Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato; Considerato che, in base all'evoluzione dei costi tecnologici, si prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity, ossia alla convenienza economica dell'elettricita' fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni piu' efficienti, condizione che fa ritenere non piu' necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal raggiungimento di tale condizione; Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di settore, con un minore impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia elettrica; Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli oneri di sistema del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di circa 3,5 miliardi di euro annui; Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l'andamento tariffario programmato e le eventuali ulteriori riduzioni all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati in termini programmatici; Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualita' al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti; Ritenuto di dover intervenire anche sulle modalita' di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio; Ritenuto opportuno, anche alla luce dei probabili effetti conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata; Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore dell'innovazione tecnologica del settore e dello sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica; Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.