LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010: 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n.  219  («Nuova  disciplina  delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»)
e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a),  il  quale  prevede
che, con apposito accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni,  ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
viene promossa la  uniforme  erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza in materia di attivita' trasfusionali, anche attraverso la
qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando  la  natura  di
struttura  pubblica  dei  presidi  e  delle  strutture  addetti  alle
attivita' trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della
organizzazione delle stesse nonche' delle unita' di  raccolta,  delle
frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per
le emergenze e di cellule staminali e che vengono altresi'  definiti,
e periodicamente aggiornati, sulla base  di  ulteriori  accordi,  nel
rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista  dal  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29  novembre  2001,  i
requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  delle
strutture  trasfusionali  per  gli  ambiti  territoriali  coincidenti
almeno con le aziende unita' sanitarie locali; 
  Visto l'art. 19, comma 1, della predetta legge n. 219 del 2005,  il
quale stabilisce che, con  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni,  siano  definiti  i  requisiti  minimi  organizzativi,
strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  191,  il  quale,
all'art. 7, comma 5, prevede che, con  accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti  i  criteri  relativi  allo
svolgimento delle ispezioni e delle  misure  di  controllo  e  quelli
inerenti  alla  formazione  ed  alla  qualificazione  del   personale
interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza di
rendimento; 
  Visto il decreto  legislativo  20  dicembre  2007,  n.  261  e,  in
particolare l'art. 5, il quale prevede che le Regioni e  le  Province
autonome organizzano ispezioni e adeguate misure di controllo  presso
i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta  per  verificarne  la
rispondenza ai requisiti previsti; 
  Vista la nota in data 18 novembre 2010 con la  quale  il  Ministero
della salute ha inviato lo schema  di  accordo  indicato  in  oggetto
concernente due documenti, Allegato A) e  B),  parti  integranti  del
presente Accordo, recanti rispettivamente: 
    «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici  delle
attivita' sanitarie dei  servizi  trasfusionali  e  delle  unita'  di
raccolta del sangue e degli emocomponenti» (Allegato A); 
    «Modello per le visite di verifica dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta» (Allegato B); 
  Vista la lettera in data il 24  novembre  2010,  con  la  quale  lo
schema di Accordo in parola e' stato diramato alle Regioni e Province
autonome con richiesta di assenso tecnico; 
  Vista la nota del 9 dicembre 2010 con la quale la  Regione  Veneto,
Coordinatrice  della  Commissione  salute,  ha  comunicato   l'avviso
tecnico favorevole sullo schema di accordo in oggetto; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nei seguenti termini: 
 
  Considerati: 
    il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1997
«Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle  regioni  e
alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia  di  requisiti
strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio
delle attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture  pubbliche  e
private»; 
    il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per
la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
    il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
novembre  2001  recante  «Definizione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    il decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81,  recante  «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida in
tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico  delle  cellule
staminali emopoietiche (CSE)», sancito il 10 luglio 2003; 
    l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante  «Aggiornamento
del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti  tra
servizi sanitari pubblici», sancito il 24 luglio 2003; 
    l' accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante:  «I
principi generali ed i criteri per la regolamentazione  dei  rapporti
tra le regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni
di donatori di sangue», sancito il 20 marzo 2008; 
    il decreto del  Ministro  della  salute  del  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   Sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali»; 
    i decreti  del  Ministro  della  salute  3  marzo  2005,  recanti
rispettivamente «Protocolli per l'accertamento  della  idoneita'  del
donatore di sangue e di emocomponenti» e «Caratteristiche e modalita'
per la donazione del sangue e di emocomponenti», entrambi predisposti
anche in attuazione della direttiva di Commissione 2004/33/CE; 
    il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,   n.   219,   recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e integrazioni; 
    il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   207,   recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
    il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   208,   recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
    il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,   n.   16,   recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani»; 
    l'accordo tra  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  recante:
«Requisiti  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  minimi   per
l'esercizio delle attivita'  sanitarie  delle  banche  di  sangue  da
cordone ombelicale», sancito il 29 ottobre 2009; 
    il decreto ministeriale 18 novembre 2009, recante «Istituzione di
una rete nazionale di  banche  per  la  conservazione  di  sangue  da
cordone ombelicale»; 
    le seguenti raccomandazioni  e  documenti  emanati  da  Organismi
comunitari: 
      «Guida alla preparazione, uso e assicurazione di qualita' degli
emocomponenti»,  15^  Edizione,  2009,  emanata  da  EDQM  («European
directorate for the quality of medicines and healthcare»)  a  seguito
della Raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa; 
      Revisione dell'Allegato 14 della  Guida  alle  norme  di  buona
fabbricazione (GMPs) recante «Fabbricazione di medicinali derivati da
sangue o plasma umano», emanata dalla Commissione Europea,  Direzione
generale per le Imprese, Sezione Prodotti farmaceutici  e  cosmetici,
il 31 marzo 2000, in vigore da 1° settembre 2000; 
    l'ulteriore revisione del succitato Allegato 14 della Guida  alle
norme di buona fabbricazione (GMPs), in corso di definizione da parte
dei  competenti  Organismi  comunitari,  che  prevede,  fra  l'altro,
specifici requisiti concernenti il plasma umano  come  materia  prima
per la produzione di farmaci emoderivati alla  luce  delle  direttive
2002/98/CE,  2004/33/CE,   2005/61/CE   e   2005/62/CE,   intervenute
successivamente alla emanazione del predetto Allegato; 
    la esplicita non coerenza del previgente decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  1°  settembre  2000,  recante  «Atto  di
indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  requisiti  strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'
sanitarie relative alla medicina trasfusionale» con il mutato  quadro
normativo successivamente intervenuto in materia; 
    l'urgente necessita' di garantire  livelli  qualitativi  omogenei
delle attivita' trasfusionali su tutto  il  territorio  nazionale,  a
fronte di un quadro di significativa disomogeneita' fra regioni  oggi
esistente; 
    la   necessita'   inderogabile   di   conformare   le   attivita'
trasfusionali alle norme nazionali  di  recepimento  delle  direttive
europee in materia di sangue, emocomponenti  e  farmaci  emoderivati,
che prevedono la garanzia di omogenei livelli di qualita' e sicurezza
dei prodotti e delle prestazioni del sistema trasfusionale  su  tutto
il  territorio  dell'Unione  europea,  oltre  a  stabilire  specifici
requisiti, previsti dal codice comunitario concernente  i  medicinali
per uso umano, che si applicano al plasma umano prodotto dai  servizi
trasfusionali italiani da avviare alla lavorazione industriale per la
produzione di farmaci emoderivati; 
    l'esigenza di definire i requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'  trasfusionali
presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta in conformita'
alla  normativa  nazionale   vigente,   ivi   incluse,   per   quanto
applicabili, le disposizioni normative concernenti i  medicinali  per
uso umano; 
    la necessita', al fine di promuovere l'armonizzazione dei criteri
di  valutazione  del   livello   di   conformita'   delle   strutture
trasfusionali ai requisiti previsti dalle norme vigenti, di  definire
un modello per le visite di  verifica  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai fini dei
processi di  autorizzazione  e  accreditamento  degli  stessi,  ferme
restando  le  prerogative  e  competenze  delle  regioni  e  province
autonome in materia; 
    l'opportunita'  di  definire  nello  stesso  accordo,  oltre   ai
requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi
trasfusionali e delle unita' di raccolta, anche  un  modello  per  le
visite di verifica  dei  servizi  trasfusionali  e  delle  unita'  di
raccolta del sangue e degli emocomponenti, finalizzato a garantire la
omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  materia
di attivita' trasfusionali anche  in  conformita'  alle  disposizioni
nazionali di attuazione delle direttive europee di settore, nonche' a
garantire  l'esercizio  della  responsabilita'   del   rispetto   dei
requisiti previsti dal decreto legislativo 261  del  2007,  da  parte
delle  autorita'  individuate  ai  sensi  dell'art.  3  del  medesimo
decreto, per le rispettive competenze; 
    la necessita' che le Regioni e Province autonome recepiscano  con
propri provvedimenti i documenti di cui agli Allegati A) e B),  parti
integranti del presente atto, entro sei mesi  dalla  definizione  del
presente Accordo, anche al fine di rispondere  al  dettato  normativo
comunitario ed evitare l'attivazione di procedimenti di infrazione da
parte della Commissione Europea; 
    l'opportunita'  definire  in  trentasei  mesi   dalla   effettiva
disponibilita' dell'elenco di  valutatori  di  cui  all'Allegato  B),
parte integrante del presente atto, il termine massimo entro il quale
le Regioni e Province autonome completeranno le  visite  di  verifica
dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta; 
    le indicazioni del gruppo  di  lavoro  della  Commissione  Salute
coordinato, su specifica  designazione  della  medesima,  dal  Centro
nazionale  sangue,  in  merito  ai  requisiti   minimi   strutturali,
tecnologici e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta e ad un modello per le visite di  verifica  degli  stessi
quale risultato di  un  percorso  condiviso  in  sede  tecnica,  come
descritte  nei  documenti  di  cui  agli  Allegati  A)  e  B),  parti
integranti del presente Accordo; 
    il parere dell'Agenzia italiana del farmaco  per  le  fattispecie
inerenti alla normativa di matrice comunitaria concernente il  plasma
umano come materia prima per la produzione di farmaci emoderivati, 
    il parere  della  Consulta  tecnica  permanente  per  il  sistema
trasfusionale nelle sedute del 21 giugno 2010 e del 4 novembre 2010; 
 
                             Si conviene 
 
sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e  tecnologici  delle
attivita' sanitarie dei  servizi  trasfusionali  e  delle  unita'  di
raccolta e sul modello per le visite di verifica, come da allegati A)
e B), parti integranti del presente atto. 
    Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                 Il Presidente: Fitto 
 
Il segretario: Siniscalchi