IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581 recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  sulla  disciplina  delle
attivita' di gioco; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni,  recante  riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del
Governo  ed,  in  particolare,  l'articolo  25,  comma   2,   recante
disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
marzo 2002, n. 66,  che  disciplina  le  modalita'  di  liquidazione,
nonche' i termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui
concorsi pronostici e sulle scommesse; 
  Visto l'articolo 38, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare  la  diffusione  del
gioco irregolare ed illegale, l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore,  ha
disposto la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con  vincita
in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006; 
  Visto l'articolo 12, comma 1,  lettera  f),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni  ed  integrazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto l'adeguamento, nel
rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonche' delle
procedure comunitarie vigenti in materia,  con  decreti  dirigenziali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresi' la raccolta a  distanza
di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati  in
forma diversa dal torneo, nonche', per i  giochi  di  sorte  a  quota
fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, ha
introdotto l'aliquota di imposta unica pari al  20  per  cento  delle
somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano  restituite
al giocatore; 
  Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7  luglio  2009,
n. 88 (Legge Comunitaria 2008), recante  nuove  disposizioni  per  la
disciplina del gioco a distanza; 
  Visto, in particolare, il comma 12 del  citato  articolo  24  della
legge n. 88 del 2009, il quale dispone, nel rispetto della disciplina
dei  giochi,   che   con   provvedimenti   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede  alla
istituzione dei singoli giochi,  alla  definizione  delle  condizioni
generali  di  gioco  e  delle   relative   regole   tecniche,   anche
d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di  partecipazione  al
gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o  proventi,
ed alla variazione della misura del prelievo; 
  Visto l'articolo 1, comma 65, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
legge di stabilita' per il 2011, che introduce disposizioni  relative
alle  sanzioni  in  materia  di  imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo n. 504 del 1998, ivi compresa, ai sensi dell'articolo  1,
comma 73, della citata legge n. 220 del  2011,  quella  applicata  ai
giochi di abilita', ai giochi di sorte a quota fissa e ai  giochi  di
carte organizzati in forma diversa dal torneo  con  partecipazione  a
distanza; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD  del  10
gennaio 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3
febbraio  2011,  ha  provveduto   a   dare   attuazione   al   citato
decreto-legge n. 39 del 2009, adeguando la «Disciplina dei giochi  di
abilita', dei giochi di sorte a quota fissa e  dei  giochi  di  carte
organizzati  in  forma  diversa  dal  torneo  con  partecipazione   a
distanza»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  caratteristiche  generali
dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale prot. n.
2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 e le  relative  modalita'  di
versamento. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) bonus, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi
non prelevabili che il giocatore puo'  impiegare  esclusivamente  per
l'acquisto di diritti di partecipazione  ovvero  per  l'effettuazione
dei colpi; 
    b) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di  sorte  a
quota fissa e ai giochi di carte  a  distanza  organizzati  in  forma
diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente  rispetto
ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo  di  gioco  presuppone  la
disponibilita' della posta, che si svolge  attraverso  la  puntata  -
anche ripetuta - di importi  del  saldo  disponibile  e  l'assunzione
delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto  dal  progetto  del
singolo  gioco,  e  si  conclude  con  l'accredito  alla  posta   del
giocatore; 
    c) credito di gioco, la parte del  saldo  disponibile  costituita
dalle somme depositate, e non ancora utilizzate  per  l'attivita'  di
gioco, e da quelle vinte dal  giocatore.  Il  credito  di  gioco  non
include i bonus; 
    d)  diritto  di  partecipazione,  il  biglietto  virtuale   della
sessione  di  gioco,   richiesto   dal   giocatore,   assegnato   dal
concessionario e  convalidato  dal  sistema  centralizzato,  che  da'
diritto alla partecipazione a una sessione di gioco; 
    e) fun bonus, gli importi che il concessionario puo' concedere ai
propri clienti, i  quali,  se  giocati,  non  danno  possibilita'  di
ottenere una vincita in  denaro  ma,  esclusivamente,  il  diritto  a
ricevere ulteriori fun bonus ovvero, al verificarsi delle  condizioni
di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito  di  bonus  sul
conto di gioco; 
    f) importi puntati, le somme del saldo disponibile impiegate  dal
giocatore per la partecipazione ad un  colpo  e  per  l'acquisto  del
diritto di partecipazione; 
    g) importi restituiti in vincita al giocatore, le somme  che,  al
termine della sessione di gioco, vengono restituite al  giocatore  ed
accreditate sul proprio saldo disponibile; 
    h) gioco a jackpot, la modalita' di  assegnazione  delle  vincite
nella quale una quota parte della raccolta e'  assegnata  in  vincita
anche in sessioni di gioco o colpi diversi  da  quello  al  quale  il
montepremi e' riferito; l'ammontare del jackpot non ancora  assegnato
non e' nella  disponibilita'  del  concessionario;  il  jackpot  puo'
essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali
sono accantonate le quote parti della raccolta destinate  al  jackpot
stesso; 
    i) mano/i, esclusivamente per i giochi di carte, il  processo  di
gioco che prevede  la  distribuzione  di  carte  ai  partecipanti,  i
giocatori ed eventualmente il banco tenuto dal concessionario,  anche
in piu' fasi successive, e si conclude con la  raccolta  delle  carte
medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle  carte
non distribuite, prima di procedere a una eventuale successiva mano; 
    j) posta iniziale, l'ammontare del saldo che il  giocatore  rende
disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza  per  effettuare  i
colpi; 
    k) posta finale, l'ammontare che, alla conclusione della sessione
del gioco, e' trasferito al saldo disponibile del conto di gioco  del
giocatore; 
    l) raccolta, la somma degli importi,  relativi  al  prezzo  della
partecipazione,  pagati  dai  giocatori  partecipanti  alla   singola
sessione di gioco nel caso dei giochi di abilita', ovvero al  singolo
colpo nel caso dei giochi di sorte a quota  fissa  e  dei  giochi  di
carte organizzati in forma diversa dal torneo; 
    m) saldo disponibile, la somma del credito di gioco e  dei  bonus
presenti sul conto di gioco; 
    n) sessione/i di gioco, nel  caso  dei  giochi  di  abilita',  il
processo di gioco che  s'inizia  con  la  richiesta  del  diritto  di
partecipazione  e  il   pagamento   del   prezzo   del   diritto   di
partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle  vincite  e
l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte  a  quota
fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal  torneo,
il processo di gioco che s'inizia con la  richiesta  del  diritto  di
partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal  conto  di
gioco e che si conclude con il trasferimento della  posta  finale  al
conto di gioco.