IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata  dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge  n.
580 del 1993, nel  testo  vigente,  secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite  l'Unioncamere  e  le  organizzazioni  di  categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  determina   e,
qualora  si  verifichino  variazioni  significative  del  fabbisogno,
aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola  camera
di commercio da parte di ciascuna impresa  iscritta  o  annotata  nel
registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dei
soggetti  iscritti  nel  repertorio  delle   notizie   economiche   e
amministrative (REA),  ivi  compresi  gli  importi  minimi  e  quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali; 
  Visto il comma 4,  lettera  a)  e  b),  del  citato  art.  18,  che
individua criteri e procedure per la  determinazione  del  fabbisogno
necessario per l'espletamento dei servizi del sistema delle camere di
commercio; 
  Visto il comma  4,  lettera  c),  del  citato  art.  18,  il  quale
stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere
di commercio si sopperisce  mediante  diritti  annuali  fissi  per  i
soggetti iscritti al REA e per le imprese  individuali  iscritte  nel
registro  delle  imprese,  e   mediante   applicazione   di   diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio  precedente,  per  gli  altri
soggetti; 
  Visto il comma 9, del citato art. 18, il quale stabilisce  che  con
il decreto di cui al comma  4  si  determina  la  quota  del  diritto
annuale da riservare ad un fondo  di  perequazione  istituito  presso
l'Unioncamere, nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra
le camere  di  commercio  e,  per  specifiche  finalita',  le  Unioni
regionali, al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto  il  territorio
nazionale l'espletamento delle funzioni  attribuite  da  leggi  dello
Stato al sistema delle camere di commercio; 
  Visto il comma 6 del citato art. 18, il quale stabilisce che con il
decreto di cui al comma 4 puo' essere rideterminata la partecipazione
del sistema  camerale  agli  obiettivi  di  contenimento  di  finanza
pubblica, garantendo comunque il  conseguimento  di  tali  obiettivi,
secondo modalita' anche compensative tra diverse tipologie di spesa e
tra camere di commercio, e  loro  unioni  regionali  e  nazionale,  e
ritenuta l'opportunita' di rinviare tale rideterminare ad un apposito
successivo provvedimento, in relazione alla  sopravvenuta  necessita'
di ulteriori approfondimenti in merito ed all'urgenza  di  provvedere
alle restanti determinazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
istituzione del registro delle imprese; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme  in
materia di registro delle imprese; 
  Tenuto conto che  non  e'  stato  ancora  adottato  il  regolamento
interministeriale previsto dal comma 7 del  medesimo  art.  18  della
legge  n.  580/1993  al  fine  di  rideterminare,  fra   l'altro,   i
presupposti per il pagamento del diritto annuale, e  ritenuto,  anche
per tale motivo, opportuno  individuare  misure  transitorie  atte  a
garantire,  secondo  criteri   di   gradualita'   e   sostenibilita',
l'immediata attuazione delle innovazioni  in  materia  contenute  nel
decreto legislativo n. 23/2010, per quanto applicabili; 
  Sentite   le   organizzazioni   imprenditoriali    di    categoria,
maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione  italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le misure del diritto  annuale  dovuto,  a  decorrere  dall'anno
2011, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta  o
annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 e da ogni  soggetto  iscritto  nel  repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative  (REA)  sono  determinate  applicando  le
disposizioni del presente decreto.