IL MINISTRO 
                         DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.
827,  sull'amministrazione  del  patrimonio  e   sulla   contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
95/2010; 
  Vista la legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  per  il  trattamento
economico e di trasferimento dei dipendenti statali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
che  prevede  la  soppressione  delle  diarie  da  corrispondere   al
personale inviato in missione all'estero, come  quantificate  dal  DM
Tesoro 27 agosto 1998 e  successivamente  ridotte  dall'art.  28  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  legge  4  agosto
2006, n. 248; 
  Visto l'art. 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 20; 
  Considerato che la citata disposizione del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, prevede che la regolamentazione del limite  massimo  del
rimborso giornaliero per le spese di  vitto  e  di  alloggio  per  il
personale inviato in missione all'estero venga adottata  con  decreto
interministeriale del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
il Ministero per l'economia e delle finanze; 
  Considerato che per consentire l'invio  in  missione  di  personale
all'estero occorre individuare un criterio per quantificare il limite
massimo giornaliero di rimborsabilita' delle spese sostenute  per  il
vitto che con il precedente assetto normativo  si  riteneva  compreso
nella diaria; 
  Considerato che la precedente  quantificazione  delle  diarie  puo'
essere parzialmente utilizzata come parametro sulla  base  del  quale
elaborare i nuovi criteri di limiti massimi al rimborso  delle  spese
di vitto per  le  missioni  svolte  all'estero  e  che  comunque  non
sussistono  ragioni,  data  la  maggiore  gravosita'  delle  missioni
all'estero ed al fine  di  assicurare  parita'  di  trattamento,  per
discostarsi,  quale  parametro  base,   dai   criteri   di   rimborso
attualmente vigenti per le missioni svolte in Italia; 
  Considerato che il nuovo sistema di rimborso del vitto  avviene  su
presentazione documentale di spese effettivamente sostenute e che  lo
stesso comporta risparmi di spesa rispetto al  sistema  delle  diarie
che venivano comunque corrisposte; 
  Considerato che in analogia ad  altre  categorie  di  personale  si
ritiene opportuno prevedere anche un sistema alternativo rispetto  al
rimborso   documentato,   in   quanto   piu'   economico    per    le
amministrazioni; 
  Considerato che il venire meno del sistema  delle  diarie  richiede
che vengano individuate modalita' di rimborso in caso di utilizzo  di
mezzi pubblici nel corso delle missioni, precedentemente non previste
in quanto incluse nelle diarie corrisposte; 
  Considerato infine  che  per  le  missioni  svolte  all'estero  non
sussistono ragioni per discostarsi dalle classi di viaggio  spettanti
e dalle categorie alberghiere riconosciute al  personale  inviato  in
missione sul territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Trattamento di missione con rimborso documentato 
 
  1. Ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  inviati  in  missione  all'estero
viene  riconosciuto,  in  base  all'accorpamento   degli   Stati   di
destinazione parametrato sui costi in loco di  cui  alla  tabella  A,
oltre al rimborso  del  viaggio  secondo  la  normativa  vigente,  il
rimborso  delle   seguenti   spese   su   presentazione   di   idonea
documentazione comprovante la resa  del  servizio  alberghiero  e  di
ristorazione: 
    a) spese alberghiere, nel limite della I categoria, non di lusso,
per il  personale  della  dirigenza,  categorie  equiparate  ed  aree
funzionali non inferiore alla  III,  F4;  seconda  categoria  per  il
rimanente personale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2  in  caso
di lunga missione; 
    b) rimborso delle spese relative al vitto nel limite  giornaliero
seguente: 
      dirigenza e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: 
        nei  limiti  massimi  giornalieri  previsti   dalla   tabella
allegata B (classe 1), per la fruizione di uno o due pasti  per  ogni
giorno di missione; 
        rimanente personale  e  categorie  equiparate  in  regime  di
diritto pubblico: 
          nei  limiti  massimi  giornalieri  previsti  dalla  tabella
allegata B (classe 2), per la fruizione di uno o due pasti  per  ogni
giorno di missione; 
    c) rimborso delle spese per i mezzi di  trasporto  urbano  o  del
taxi per le tratte di andata e ritorno verso  aeroporti,  stazioni  e
porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi  di  svolgimento  delle
missioni,  nei  casi  previsti  dai  contratti  collettivi  e   dalle
disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale  in
regime di diritto pubblico; 
    d) rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai  contratti
collettivi e dalle disposizioni di recepimento di  accordi  sindacali
per il personale in regime di diritto pubblico, per  gli  spostamenti
nell'area urbana di svolgimento delle  missioni  nel  limite  massimo
giornaliero di E 25,00.