IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 e successive modificazioni; Visto l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successiva rettifica, nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei Paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 29, commi 8 e 9; Visti i decreti Ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale; Visto il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali; Visto il decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali; Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell'adunanza del 10 settembre 2008, del 14 gennaio 2009 e dell'11 giugno 2009; Visti i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010; Ritenuto necessario rivedere le classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalita' del presente decreto; Acquisito il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali con nota del 28 giugno 2010; Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, resi il 22 dicembre 2010; Ritenuto di non potersi adeguare alla condizione di cui al punto 1) del citato parere della VII Commissione della Camera, in quanto verrebbe ad essere modificato il percorso formativo approvato in conformita' a quello allegato al DI n. 87/2009; Ritenuto opportuno adeguarsi solo ad alcune tra le osservazioni indicate dalla VII Commissione della Camera, laddove non incidano sulle autonome competenze delle universita', mentre altre verranno prese in considerazione nel provvedimento che definira' i requisiti di cui all'art.1, comma 5, del presente provvedimento; Considerato, inoltre, che la revisione delle attuali classi L-43 ed LM-11, di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e' stata approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 2010, in corso di registrazione, e che con il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, n.302 e' stato istituito il diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale, abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali; Decreta Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante. 2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle Universita', ai sensi del presente provvedimento e con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni. 3. Le universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente. 4. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004. 5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del DI n. 87/2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto. 6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle universita' previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5. 7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le universita' prevedono l'inserimento di tali corsi nel regolamento didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico. 8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', ai corsi omologhi organizzati dalle accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' ai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni rilasceranno un titolo equipollente alla laurea magistrale di cui al presente decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta, invece, subordinata al previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 87 del 26 maggio 2009.