IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,  n.
341; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  e  successive
modificazioni; 
  Visto il Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-ter del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo
6, commi 6 e 7; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in  particolare  l'articolo
2; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.270,  e  in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10; 
  Visto il decreto ministeriale  23  dicembre  1999,  concernente  la
rideterminazione dei settori  scientifico-disciplinari  e  successiva
rettifica, nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente
la     rideterminazione     e     l'aggiornamento     dei     settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie
ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell' Istruzione Superiore dei Paesi dell'area europea; 
  Preso atto, in particolare,  di  quanto  il  Comunicato  di  Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004  relativo
all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; 
  Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive
modificazioni, relativo alla  Banca  dati  dell'offerta  formativa  e
verifica del possesso dei requisiti necessari; 
  Visto il Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
Decreto  Legislativo  22   gennaio   2004,   n.   42   e   successive
modificazioni, ed in particolare l' art. 29, commi 8 e 9; 
  Visti i decreti Ministeriali del MIUR del  16  marzo  2007,  con  i
quali sono  state  determinate  le  classi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale; 
  Visto il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n.  86,  ed
in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti  di
competenza del restauratore dei beni culturali; 
  Visto il decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87,
ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede  la  definizione  di
una classe di laurea magistrale  a  ciclo  unico  abilitante  per  la
professione di restauratore dei beni culturali; 
  Visti i pareri del Consiglio Universitario  Nazionale  (CUN),  resi
nell'adunanza del 10 settembre 2008, del 14 gennaio  2009  e  dell'11
giugno 2009; 
  Visti i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e
del 5 febbraio 2010; 
  Ritenuto  necessario  rivedere  le   classi   di   cui   ai decreti
ministeriali 16 marzo 2007 che fanno riferimento al restauro dei beni
culturali,  per  assicurare  allo  studente  un  processo   formativo
coerente con le finalita' del presente decreto; 
  Acquisito il preliminare concerto del Ministro  per  i  Beni  e  le
Attivita' Culturali con nota del 28 giugno 2010; 
  Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei  Deputati
e della VII Commissione del  Senato  della  Repubblica,  resi  il  22
dicembre 2010; 
  Ritenuto di non potersi adeguare alla condizione di cui al punto 1)
del citato parere della  VII  Commissione  della  Camera,  in  quanto
verrebbe ad essere modificato  il  percorso  formativo  approvato  in
conformita' a quello allegato al DI n. 87/2009; 
  Ritenuto opportuno adeguarsi solo ad  alcune  tra  le  osservazioni
indicate dalla VII Commissione della  Camera,  laddove  non  incidano
sulle autonome competenze delle universita',  mentre  altre  verranno
prese in considerazione nel provvedimento che definira'  i  requisiti
di cui all'art.1, comma 5, del presente provvedimento; 
  Considerato, inoltre, che la revisione delle attuali classi L-43 ed
LM-11,  di  cui  ai decreti  ministeriali 16  marzo  2007  e'   stata
approvata con decreto ministeriale 28  dicembre  2010,  in  corso  di
registrazione, e che con il decreto ministeriale  30  dicembre  2010,
n.302 e' stato istituito il diploma accademico di secondo livello  di
durata quinquennale, abilitante alla professione di  Restauratore  di
beni culturali; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1,
comma 4 del decreto interministeriale  26  maggio  2009,  n.  87,  la
classe delle lauree magistrali  a  ciclo  unico  in  Conservazione  e
Restauro  dei  Beni  Culturali,  individuata  nell'allegato  che   ne
costituisce parte integrante. 
  2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui  al  comma  1,
istituiti dalle Universita', ai sensi del  presente  provvedimento  e
con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della  legge  n.
341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo
corrispondente alla qualifica professionale di restauratore  di  beni
culturali, di cui all'  art.29,  commi  6,  7,  8  e  9  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio) e successive modificazioni. 
  3. Le universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea
magistrale corrispondente a quella della qualifica  professionale  di
cui al comma precedente. 
  4. Le universita' procedono all'istituzione  dei  corsi  di  laurea
magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9
del predetto decreto ministeriale n. 270/2004. 
  5. Fermo restando  il  pieno  ed  integrale  rispetto  di  tutti  i
requisiti richiesti dagli articoli 2 e  3  del  DI  n.  87/2009,  con
decreto del MIUR di concerto con il  MIBAC,  sentita  la  Commissione
Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art.  5  del  DI  n.87/2009,
sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea  magistrale
di cui al presente decreto. 
  6. I suddetti corsi sono istituiti ed  attivati  dalle  universita'
previo  parere   favorevole   della   Commissione   Interministeriale
MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del  DI  n.87/2009,  nel  rispetto  dei
requisiti necessari di cui al comma 5. 
  7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con  le  quali
le universita' prevedono l'inserimento di tali corsi nel  regolamento
didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in  tempo  utile  per
assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al  presente
decreto all' inizio di ciascun anno accademico. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano,  altresi',  ai
corsi omologhi organizzati  dalle  accademie  di  belle  arti,  dalle
scuole di alta formazione e di studio  degli  istituti  centrali  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' ai  centri  di
cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni  rilasceranno  un
titolo  equipollente  alla  laurea  magistrale  di  cui  al  presente
decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri soggetti  pubblici
o privati resta, invece,  subordinata  al  previo  accreditamento  in
applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 87
del 26 maggio 2009.