Alle amministrazioni pubbliche di cui
                                all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
                                legislativo n. 165/2001 
 
Premessa. 
  Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre  2010,  n.  262,  e'  stata
pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro». La legge e' entrata in vigore il 24 novembre
2010. 
  L'art. 24 della nuova legge riguarda le «Modifiche alla  disciplina
in materia di permessi per l'assistenza a portatori  di  handicap  in
situazione di  gravita'».  La  disposizione  innova  parzialmente  il
regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti  disabili  contenuto
nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  nel  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151. Le novita' normative sono state illustrate  nella
precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo  si  e'
fatto rinvio a  successive  istruzioni  per  la  comunicazione  delle
informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi  4-6  del
menzionato articolo. La norma, infatti, prevede  l'istituzione  e  la
gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la  gestione
dei dati relativi alla fruizione  dei  permessi.  La  banca  dati  e'
finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei
permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in  quanto
persone disabili o per  assistere  altra  persona  in  situazione  di
handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati
saranno  utilizzate  in  forma  anonima  anche  per  elaborazioni   e
pubblicazioni statistiche. 
  In  particolare,  i  commi  4-6   della   menzionata   disposizione
prevedono: 
    «4. Le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica: 
      a) i nominativi dei propri  dipendenti  cui  sono  accordati  i
permessi di cui all'art. 33, commi 2 e  3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi  i  nominativi
dei lavoratori padri e delle lavoratrici  madri,  specificando  se  i
permessi sono fruiti dal lavoratore con  handicap  in  situazione  di
gravita', dal  lavoratore  o  dalla  lavoratrice  per  assistenza  al
proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a  parenti
o affini; 
      b)  in  relazione  ai  permessi  fruiti  dai   dipendenti   per
assistenza a persona con  handicap  in  situazione  di  gravita',  il
nominativo di quest'ultima, l'eventuale  rapporto  di  dipendenza  da
un'amministrazione pubblica  e  la  denominazione  della  stessa,  il
comune di residenza dell'assistito; 
      c) il  rapporto  di  coniugio,  il  rapporto  di  maternita'  o
paternita' o il grado di  parentela  o  affinita'  intercorrente  tra
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; 
      d)  per  i  permessi  fruiti  dal  lavoratore  padre  o   dalla
lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o  minore  di
tre anni del figlio; 
      e) il contingente complessivo  di  giorni  e  ore  di  permesso
fruiti da ciascun lavoratore nel corso  dell'anno  precedente  e  per
ciascun mese. 
    5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, una banca di dati  informatica  costituita  secondo  quanto
previsto dall' art. 22, commi  6  e  7,  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  che  sono  fornite  da   ciascuna
amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal  predetto  codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 
    6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali  e
sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non  puo'  comunque
avere  durata  superiore  a  ventiquattro   mesi.   Ai   fini   della
comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali
e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per  un  periodo
non superiore a trenta giorni dalla  loro  comunicazione,  decorsi  i
quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne  curano
la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella  raccolta,
conservazione, elaborazione dei  dati  in  forma  elettronica  e  no,
nonche' nella comunicazione alle  amministrazioni  interessate.  Sono
inoltre consentite la pubblicazione e  la  divulgazione  dei  dati  e
delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le  attivita'  di
cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima  fruizione  dei  permessi,  sono  di  rilevante   interesse
pubblico. Rimangono fermi gli obblighi  previsti  dal  secondo  comma
dell'art. 6 della legge 26 maggio 1970,  n.  381,  dall'ottavo  comma
dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal  quarto  comma
dell' art. 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118,  concernenti  l'invio
degli elenchi delle  persone  sottoposte  ad  accertamenti  sanitari,
contenenti   soltanto   il   nome,   il   cognome   e    l'indirizzo,
rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione  e  l'assistenza
dei sordi, all'Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli  ipovedenti  e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili». 
  La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i
tempi  e  le   modalita'   delle   comunicazioni   da   parte   delle
amministrazioni al fine di popolare la banca  dati  e  consentire  lo
sviluppo delle funzionalita'. 
1. Pubbliche amministrazioni destinatarie. 
  Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal  comma  4
del citato art. 24 sono tutte le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni;  si  evidenzia  che  la  comunicazione  va
effettuata anche  qualora  presso  un'amministrazione  non  ci  siano
dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla  norma  in
esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza. 
  Alcune amministrazioni, a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della
legge n. 183 del 2010, hanno gia' provveduto ad  inviare  in  formato
cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le  informazioni  in
esame; anche  queste  dovranno  procedere  all'inserimento  dei  dati
secondo le modalita' previste dal comma 5 del citato art. 24 ai  fini
dell'adempimento normativo. 
2. La comunicazione dei dati. 
  Le amministrazioni  pubbliche  devono  comunicare  al  Dipartimento
della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti  che  fruiscono
dei permessi per se stessi e/o per l'assistenza  a  persone  disabili
previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104. 
  Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di
affinita' che lega la persona in  situazione  di  handicap  grave  al
dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di
affinita' e' di terzo grado,  occorre  indicare  le  motivazioni  che
legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3,  della
legge n. 104 del 1992). 
  Particolare attenzione va  riposta  nella  comunicazione  dei  dati
riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile  da  parte
lavoratore  padre  e  della  lavoratrice  madre.  Il  nuovo  comma  3
dell'art. 33 prevede, infatti,  che  «per  l'assistenza  allo  stesso
figlio  con  handicap  in  situazione  di  gravita',  il  diritto  e'
riconosciuto ad entrambi i  genitori,  anche  adottivi,  che  possono
fruirne alternativamente». In particolare, le amministrazioni  devono
specificare se la fruizione dei permessi e'  alternativa  con  quella
dell'altro  genitore  dipendente  o  con  altro  parente  o   affine,
specificando  se  si  tratta  di  dipendente  pubblico,  cosi'   come
illustrato nel paragrafo 4 della Circolare n. 13 del 2010. 
3. Modalita' e termini di comunicazione dei dati. 
  La comunicazione  dei  dati  riferiti  all'anno  precedente  dovra'
avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. 
  La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i  dati  relativi
all'intero anno 2010 e, quindi, concerne  situazioni  regolate  dalla
normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato  in
vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro  il  31
marzo p.v. 
  Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono  essere
comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104. 
  Si evidenza che la rilevazione potra'  essere  effettuata  anche  a
livello periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale  la
definizione delle unita' periferiche di inserimento e il  compito  di
individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine,
il sistema prevede una funzionalita' dedicata  all'inserimento  delle
unita' periferiche. 
  Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 e' possibile consultare
la  seguente  documentazione   di   supporto   alla   procedura   per
l'inserimento dei dati: 
    1) Procedura di registrazione; 
    2) Manuale utente per l'inserimento dei dati; 
    3) Manuale creazione unita' periferiche; 
    4) Modello di raccolta dati; 
    5) Manuale comunicazione negativa. 
  Per  l'avvio  della  procedura,  le   amministrazioni   interessate
dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni presenti
sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di semplificare tale
procedura ed evitare  una  nuova  registrazione,  le  amministrazioni
potranno utilizzare i codici  di  accesso,  gia'  in  loro  possesso,
necessari per l'inserimento delle informazioni relative ai  tassi  di
assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati  assenze
del        Dipartimento        della        funzione         pubblica
(www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di  tali  codici
di accesso, dovra' procedere con la procedura  standard  consultabile
sul sito. 
  Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata
anche nel caso in cui  l'amministrazione  non  abbia  dipendenti  che
usufruiscono  di  permessi  per   l'assistenza   alle   persone   con
disabilita'. Sul sito e'  possibile  consultare  il  manuale  con  le
modalita' per effettuare la comunicazione negativa. 
4. La conservazione e la divulgazione dei dati 
  Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei  dati  in  base
alla normativa sul trattamento dei dati,  il  comma  6  dell'art.  24
della legge in  esame  prevede  che  le  amministrazioni,  una  volta
provveduto a comunicare i dati  sulla  fruizione  dei  permessi  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, provvedono alla cancellazione  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione     effettuata,     salve      specifiche      esigenze
amministrativo-contabile. Allo  stesso  modo  il  Dipartimento  della
funzione pubblica e' autorizzato alla conservazione dei dati  di  cui
al comma 4 del citato articolo,  per  una  durata  non  superiore  ai
ventiquattro mesi. 
 
                                                        Il Ministro   
                                                      per la pubblica 
                                                      amministrazione 
                                                      e l'innovazione 
                                                          Brunetta    

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 293.