IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Vista la proposta della regione Marche di declaratoria degli eventi
avversi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei   territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; 
    piogge alluvionali dal 1°  marzo  2011  al  3  marzo  2011  nelle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  regione  Marche   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree  colpite  per  le  strutture  aziendali  e  alle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
effetto dei danni alle  strutture  aziendali  e  alle  infrastrutture
connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 
Ancona: 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di
Castelfidardo. 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di
Agugliano,  Ancona,  Arcevia,  Belvedere   Ostrense,   Castelbellino,
Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi,  Cupramontana,  Falconara
Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto,
Morro d'Alba, Offagna, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe,  Rosora,
Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra De' Conti, Serra San Quirico. 
Ascoli Piceno: 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di
Carassai,  Castel  di  Lama,  Colli  del  Tronto,  Cupra   Marittima,
Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore  dell'Aso,
Monteprandone, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli. 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di
Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del
Tronto,  Ascoli  Piceno,  Carassai,  Castel  di   Lama,   Castignano,
Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra  Marittima,
Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del
Tronto, Montalto  delle  Marche,  Montedinove,  Montefiore  dell'Aso,
Montegallo,    Montemonaco,    Monteprandone,    Offida,    Palmiano,
Ripatransone,  Roccafluvione,  Rotella,  San  Benedetto  del  Tronto,
Spinetoli, Venarotta. 
Fermo: 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di
Belmonte Piceno, Fermo, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte San
Pietrangeli,   Monte   Urano,   Montegranaro,   Ponzano   di   Fermo,
Sant'Elpidio a mare, Torre San Patrizio. 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di
Altidona, Amandola, Belmonte Piceno,  Campofilone,  Falerone,  Fermo,
Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna,  Massa
Fermana,  Monsampietro  Morico,  Montappone,  Monte  Giberto,   Monte
Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano,  Monte  Vidon  Combatte,
Monte   Vidon   Corrado,   Montefalcone   Appennino,    Montefortino,
Montegiorgio,  Montegranaro,   Monteleone   di   Fermo,   Montelparo,
Monterubbiano, Montottone,  Moresco,  Ortezzano,  Pedaso,  Petritoli,
Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto  Sant'Elpidio,  Rapagnano,
Sant'Elpidio  a  mare,  Santa  Vittoria  in  Matenano,   Servigliano,
Smerillo, Torre San Patrizio. 
Macerata: 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di
Civitanova  Marche,   Corridonia,   Macerata,   Monte   San   Giusto,
Montecassiano, Montecosaro, Montelupone, Morrovalle, Porto  Recanati,
Potenza Picena, Recanati. 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di
Acquacanina,  Apiro,  Appignano,  Belforte  del  Chienti,  Bolognola,
Caldarola,     Camporotondo     di     Fiastrone,     Castelraimondo,
Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova  Marche,
Colmurano, Esanatoglia, Fiastra,  Fiordimonte,  Fiuminata,  Gagliole,
Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano,  Monte  Cavallo,  Monte  San
Giusto, Monte San Martino,  Montecassiano,  Montelupone,  Morrovalle,
Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina,  Pievebovigliana,
Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena,
Recanati,  Ripe  San  Ginesio,  San  Ginesio,  San  Severino  Marche,
Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona,  Serravalle  di
Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Visso. 
Pesaro e Urbino: 
  piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di
Acqualagna, Apecchio,  Auditore,  Belforte  all'Isauro,  Borgo  Pace,
Cagli,  Cantiano,  Carpegna,  Colbordolo,  Fermignano,  Fratte  Rosa,
Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro,
Mondavio,  Monte  Cerignone,  Monte  Grimano  Terme,  Monte   Porzio,
Montecalvo  In  Foglia,  Montecopiolo,   Peglio,   Pergola,   Pesaro,
Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia,  Piobbico,  San  Costanzo,  San
Lorenzo in Campo, Sant'Angelo In Vado,  Sant'Ippolito,  Sassocorvaro,
Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Tavoleto, Urbania, Urbino. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano