IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma  19,  lettera  a),  nella  parte  in  cui
prevede l'attribuzione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
delle competenze in materia di sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con
il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008 registrato  alla  Corte  dei  conti  il  23  giugno  2008
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  23  luglio  2002,  recante:  «Ordinamento  delle  strutture
generali   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»   e
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  dirigenziali,  ed   in
particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  2
febbraio  2010  con  il  quale  all'avv.  Fulvia  Beatrice  e'  stato
conferito l'incarico di Capo  dell'Ufficio  per  lo  sport  ai  sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed in particolare  l'art.  49  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione conseguiti in un Paese  non  appartenente  all'Unione
europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della  Direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente  la  professione  di
maestro di sci e ulteriori disposizioni  in  materia  di  ordinamento
della professione di guida alpina; 
  Vista la domanda con la quale  il  sig.  Diego  Cardano,  cittadino
italiano,  nato  a  Vercelli  il  9  agosto  1961,  ha   chiesto   il
riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci  in  discipline
alpine conseguito in Svizzera  in  data  1°  ottobre  2004,  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci; 
  Considerato che la Conferenza di servizi nella seduta del giorno 18
maggio 2011 ha rilevato che il titolo  professionale  conseguito  dal
richiedente  non  attesta  una  formazione  di  massimo  grado,   non
abilitando all'esercizio della  professione  di  maestro  di  sci  in
Svizzera; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro  di
sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in  data  1°  ottobre
2004 dal sig. Diego Cardano, nato a Vercelli il  9  agosto  1961,  e'
rigettata in quanto  non  si  tratta  di  titolo  di  massimo  grado,
abilitante all'esercizio della professione.