IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
    
  VISTO l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  VISTI il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  VISTO l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo1, commi  376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  VISTA la domanda presentata in data 27 novembre  2009  dall'impresa
ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A., con sede legale in  Bruxelles  (Belgio),
Tour  ITT  -  480,  Avenue  Louise  Bte  12,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario  denominato  YSAYO,  contenete   la   sostanza   attiva
Cyazofamide, uguale al prodotto di  riferimento  denominato  Mildicut
registrato al n.12453 con D.D. in data 14 dicembre  2004,  modificato
successivamente con decreto in data  21  ottobre  2009,  dell'Impresa
medesima; 
  RILEVATO che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  -il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Mildicut
registrato al n.12453; 
  RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  VISTO il decreto ministeriale del  20/06/03  di  recepimento  della
direttiva 2003/23/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
Cyazofamide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  CONSIDERATO  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza Cyazofamide; 
  CONSIDERATO altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  maggio
2015,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
Cyazofamide in Allegato I. 
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  maggio
2015, l'impresa ISK BIOSCIENCES  EUROPE  S.A.,  con  sede  legale  in
Bruxelles  (Belgio),  Tour  ITT  -  480,  Avenue  Louise  Bte  12  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato YSAYO con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL  100-200-250-500;  L
1-2-5-10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
  S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.14914. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello